Cassazione Civile, Ordinanza n. 32677/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi dell'art. 30, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Il Questore aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativi i precedenti penali del richiedente, in particolare una condanna per detenzione illecita di stupefacenti; il tribunale e poi la corte d'appello avevano confermato il diniego valorizzando la pericolosità sociale del richiedente e, in appello, anche un successivo episodio analogo con applicazione degli arresti domiciliari. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge, omesso esame di un fatto/documento decisivo e contraddittorietà della motivazione per non avere considerato una sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva inciso sulla precedente condanna; 2) violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 117 Cost.; 3) ulteriore violazione di legge, omesso esame e motivazione apparente/contraddittoria per mancata valutazione delle risultanze della sentenza di Perugia. Sosteneva che il diniego si fondasse su una decisione non definitiva e poi radicalmente modificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse applicato correttamente i principi in materia di permesso per coesione familiare, svolgendo un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale del richiedente e valorizzando non solo il precedente penale, ma anche elementi aggiornati e concreti: la successiva applicazione di misure cautelari per fatti analoghi, il mancato inserimento lavorativo nonostante la lunga presenza in Italia e l'assenza di prova del contributo al mantenimento della famiglia. Le doglianze sono state giudicate non decisive perché non tenevano conto dell'intero quadro valutativo considerato dal giudice di merito. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 30, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
rileva quale base normativa della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
richiamato, insieme alle altre disposizioni del testo unico immigrazione, per fondare la valutazione ostativa legata alla pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
la decisione ribadisce che i motivi ostativi al rilascio richiedono un giudizio concreto e attuale sulla minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, da bilanciare con gli altri elementi familiari e sociali.
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamato nel quadro delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 in tema di valutazione della domanda.
art. 8 CEDU
invocato dal ricorrente come parametro di tutela della vita familiare, ma il ricorso è stato respinto perché il giudice di merito aveva compiuto il necessario bilanciamento in concreto.
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente in connessione con l'art. 8 CEDU come parametro interposto, senza che la censura fosse accolta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
d.lgs. n. 5 del 2007
menzionato come fonte delle modifiche agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998 rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale.
Cass. n. 30342 del 27/10/2021
richiamata come precedente conforme sul necessario giudizio in concreto e attuale della pericolosità sociale.
Cass. n. 17289 del 27/06/2019
richiamata in adesione al medesimo principio di diritto sulla valutazione attualizzata della minaccia all'ordine pubblico.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al permesso di soggiorno per coesione familiare, la presenza di ragioni ostative legate alla pericolosità sociale del richiedente richiede un accertamento concreto e attuale della minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, non potendo la decisione fondarsi in modo automatico sul solo precedente penale.
- Nella valutazione della domanda devono essere considerati, oltre ai precedenti penali, gli elementi aggiornati e specifici della vicenda personale, quali eventuali fatti successivi, l'inserimento lavorativo, la durata della permanenza in Italia e la prova dell'effettivo contributo al mantenimento del nucleo familiare.
- Il richiamo a condanne risalenti nel tempo può avere solo valore indiziario o di supporto, ma non è di per sé sufficiente a fondare il diniego se non è accompagnato da una motivazione che espliciti la pericolosità attuale del richiedente.
- Quando il giudice di merito svolge una valutazione complessiva, articolata e aggiornata della pericolosità sociale, la censura di omesso esame o di motivazione apparente non è fondata se mira soltanto a contrapporre una diversa lettura di singoli elementi istruttori.
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