Sentenza n. 9/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune de L’Aquila sull’istanza del ricorrente datata 14 aprile 2025 (recapitata il 18 aprile 2025) nella parte relativa all’assunzione dei provvedimenti necessari per eseguire la demolizione del compendio realizzato dalla F.lli Chiodi Costruzioni Srl su un terreno ad egli confinante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio mantenuto dal Comune de L'Aquila sulla diffida a esercitare i poteri repressivi dell'abuso edilizio, applicare la sanzione prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 e procedere alla demolizione d'ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un'abitazione confinante con il complesso produttivo realizzato dalla società controinteressata, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su una diffida del 14 aprile 2025, ricevuta il 18 aprile 2025. La diffida sollecitava l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, inclusa l'applicazione della relativa sanzione e la demolizione d'ufficio del compendio abusivo. Il ricorso chiedeva inoltre l'ordine al Comune di provvedere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito; la società controinteressata si è costituita. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando la sospensione cautelare, disposta dal Consiglio di Stato, della sentenza di cui chiedeva l'attuazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il ricorrente possa disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e possa quindi dichiarare la perdita dell'interesse alla pronuncia. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire; deve pertanto arrestarsi a una declaratoria di improcedibilità, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio e senza adottare l'ordine di provvedere o nominare un commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate nei confronti della società controinteressata; nulla è stato disposto per le spese nei confronti del Comune, rimasto non costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nella diffida quale base della sanzione e dei provvedimenti repressivi conseguenti alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio in camera di consiglio.
Massime di principio
- La parte ricorrente può disporre dell'azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara validamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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