Cassazione Penale, Sentenza n. 8486/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen., comma 2) per non aver dato la precedenza entrando in una rotatoria, causando l'urto con il motociclo condotto da Delussu Patrizio e il conseguente decesso. I motivi di impugnazione erano tre: 1) censura del nesso di causalità tra la condotta e il decesso, deducendo una diversa dinamica (solo affiancamento del veicolo e velocità non eccessiva dell'imputato) e sottolineando la velocità del motociclo; 2) mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima (casco indossato in modo non corretto); 3) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte ricostruzioni alternative di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata contenesse una motivazione completa, coerente e compatibile con il senso comune. In particolare, la Corte ha confermato che: a) la dinamica ricostruita dai giudici di merito (immissione nella rotatoria senza rallentare, superamento del veicolo di Baiardi e impatto sul motociclista) giustifica il giudizio di colpa per violazione dell'art. 145 cod. strada; b) la possibile scorretta chiusura del casco della vittima non è stata ritenuta in nesso causale tale da escludere o ridurre la responsabilità dell'imputato, data la limitata possibilità di reazione del motociclista e l'assenza di frenate o manovre evasive da parte dell'imputato; c) la valutazione delle attenuanti generiche in termini di equivalenza con l'aggravante è stata adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Riferita alla responsabilità per omicidio colposo; la Corte conferma che la violazione delle norme della circolazione (obbligo di precedenza nella rotatoria) integra il nesso di causalità con l'evento morte quando la condotta abbia creato le condizioni determinanti dell'urto.
art. 145 cod. strada
Norma sulla disciplina delle rotatorie e l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che già percorrono il senso rotatorio: la sua inosservanza è stato il centro della colpa specifica e generica contestata all'imputato.
art. 171 cod. strada
Norma sull'uso del casco protettivo; la Corte ha ritenuto che la possibile non corretta chiusura del casco della vittima non fosse in nesso causale diretto con l'evento mortale tale da escludere o comprimere la responsabilità del conducente che ha violato l'obbligo di precedenza.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato di legittimità: la Corte di cassazione controlla la completezza e la logicità della motivazione, ma non può rivedere autonomamente la valutazione di merito né riqualificare i fatti in assenza di illogicità manifeste.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che le ha concesse in termini di equivalenza con l'aggravante per adeguare la pena al caso concreto.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito se la motivazione è logica, coerente e compatibile con il senso comune; le critiche che si limitano a una diversa lettura del merito sono inammissibili.
- La violazione delle norme sulla circolazione (es. mancata precedenza in rotatoria) può integrare un nesso causale diretto con l'evento mortale quando la condotta crea le condizioni per lo scontro e il conducente non adotta manovre di rallentamento o arresto.
- Il concorso di colpa della vittima rileva solo se la sua condotta ha un nesso causale significativo e diretto con l'evento; comportamenti come un impiego non corretto del casco sono valutati in relazione alla loro incidenza concreta sulla dinamica e sull'esito del sinistro.
- Le attenuanti generiche vanno valutate nella globalità degli elementi del caso concreto e possono essere valorizzate fino all'equivalenza con un'aggravante per contenere la pena, purché ciò sia adeguatamente motivato.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione evidenti, contraddittorietà o illogicità manifeste; meri rilievi di merito o ricostruzioni alternative non sono idonei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8465/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8466/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8468/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8470/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8471/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →