Sentenza n. 1904/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -dell'ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cumiana -OMISSIS-n. -OMISSIS- che ha ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in muro in c.a. e cancello carraio insistenti sui terreni censiti in catasto al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-; -degli atti o provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che ingiungeva ai ricorrenti e a un terzo la demolizione di quattro manufatti abusivi, tra cui un muro in cemento armato e un cancello carraio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendo varie censure, non specificate nel testo. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che l’ordinanza non distingueva le responsabilità dei destinatari nella realizzazione dei diversi abusi. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno demolito il tratto di muro abusivo insistente sulla loro proprietà; successivamente il Comune ha adottato una determina con cui ha precisato che gli effetti residui dell’ingiunzione permanevano soltanto nei confronti del terzo, escludendo ogni responsabilità solidale dei ricorrenti. Questi avevano chiarito che avrebbero contestato la natura abusiva del tratto di muro sulla loro proprietà solo perché l’ordinanza aveva loro ingiunto anche la demolizione di opere situate sul fondo del terzo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione comunale di sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile: l’avvenuta demolizione del tratto di muro sulla proprietà dei ricorrenti e la successiva determina comunale, che ha escluso la loro responsabilità per gli abusi sul fondo del terzo e ha limitato a quest’ultimo gli effetti residui dell’ordinanza, hanno eliminato ogni lesione ancora attuale nei loro confronti. Le spese sono state poste a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, tenuto conto delle ragioni valorizzate nell’ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti: condanna al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In conclusione, il ricorso è improcedibile.
La sopravvenuta eliminazione di ogni effetto lesivo attuale nei confronti dei ricorrenti comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso contro un’ordinanza di demolizione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’esecuzione della demolizione e un successivo atto comunale eliminano ogni effetto residuo dell’ingiunzione nei confronti dei ricorrenti, escludendo la loro responsabilità per le opere riferibili a un terzo.
- La regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale può porre gli oneri a carico dell’amministrazione anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’esito della valutazione cautelare compiuta nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
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