Cassazione Penale, Sentenza n. 03914/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino, delle istanze di misure alternative/execuzioni esterne: affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 l. 26/7/1975 n.354, detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-bis Ord. Pen. e semilibertà ex artt. 48-50 Ord. Pen. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per: (i) errata indicazione della pena residua (sostenendo che la pena per furto 2016 è già stata espiata); (ii) contraddittorietà sulla valutazione di inidoneità del domicilio (era stato offerto ospitalità dallo zio, seppur deceduto) e sulla precarietà dell'attività lavorativa (assenze giustificate); (iii) omissione di valutare la condotta successiva ai reati e l'assenza di procedimenti pendenti; (iv) erronea individuazione delle persone offese e produzione di risarcimento; (v) mancati accertamenti comunali sul domicilio a Modena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia svolto una valutazione prognostica corretta e articolata, avendo considerato elementi negativi e positivi: gravità dei reati e pregiudizi penali, applicazione di misura di sorveglianza speciale, espulsione amministrativa 2022, denunce per tentato furto 2022 e soggiorno illegale 2024, inidoneità del domicilio (assenza di autorizzazione comunale per essere ospitato presso l'immobile assegnato allo zio), carenze nella revisione critica della propria condotta da parte del ricorrente, giustificazioni inadeguate circa l'attività lavorativa (numerose assenze nel 2024 e solo 31 giornate lavorative nel 2025), e parziale risarcimento delle vittime. La Corte ha inoltre precisato i criteri legali per la concessione di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà e ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il rifiuto di tutte e tre le misure. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Riferimento alla disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali: la valutazione della prognosi di reinserimento è discrezionale e deve fondarsi su reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare
ord. pen., art. 47-ter comma 1-bis
Norma che disciplina la detenzione domiciliare quando non sono possibili misure alternative; il giudice deve motivare perché la domiciliare sia idonea a prevenire il rischio di commissione di nuovi reati
ord. pen., artt. 48-50
Riferimento alla disciplina della semilibertà: ammissione subordinata ai progressi terapeutici/trattamentali e alla sussistenza di condizioni per un graduale reinserimento sociale
ord. pen., art. 50 comma 4
Specificazione che l'ammissione alla semilibertà richiede evidenti progressi nel trattamento e condizioni per il graduale reinserimento
cod. proc. pen., art. 606, lett. e)
Ciascuna doglianza di vizio motivazionale è valutata alla luce della richiesta di motivazione chiara; la Corte verifica l'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà
cod. proc. pen., art. 616
Norma relativa alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese per il ricorso rigettato
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative/executive esterne (affidamento, domiciliare, semilibertà) si basa su un giudizio prognostico ampio: reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e risultato dell'indagine socio-familiare sono tutti elementi rilevanti e valutabili cumulativamente
- È onere del richiedente fornire prove e documentazione precise sull'idoneità del domicilio (es. autorizzazioni comunali, titolarità o disponibilità stabile dell'alloggio) e sulla stabilità e effettività dell'attività lavorativa; mera dichiarazione non è sufficiente
- Il risarcimento alle vittime e l'assenza di ulteriori procedimenti pendenti sono elementi favorevoli ma non determinanti da soli: la loro incidenza dipende dalla complessiva valutazione prognostica
- La Corte di legittimità tende a rispettare la valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza se la motivazione è congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica; i vizi formali devono emergere in modo chiaro per prevalere
- Per la detenzione domiciliare il giudice deve motivare specificamente perché la misura sia idonea a impedire la commissione di nuovi reati, considerando prescrizioni, personalità del soggetto e risultati di eventuali trattamenti
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