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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41685/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato, seppur parzialmente modificata, la condanna inflitta con rito abbreviato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: concorso nella detenzione a fini di spaccio di cocaina e nella coltivazione di marijuana (reati ricondotti al comma 5). Tre motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione sul punto in cui la Corte avrebbe ritenuto la partecipazione del ricorrente anche nella coltivazione della cannabis, nonostante il De Icco non vivesse nell'immobile dove era la piantagione e non sussistessero collegamenti materiali con essa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della recidiva, con contestazione sul tipo di recidiva ritenuta e sulla mancata argomentazione della maggiore riprovovolezza; 3) censura sulla mancata valutazione della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e sulla mancata attivazione del procedimento previsto dall'art. 545-bis c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la responsabilità del De Icco per la detenzione ai fini di spaccio di cocaina presso l'abitazione di Monica Brocchi e il suo coinvolgimento, per partecipazione concorsuale, anche nella coltivazione di cannabis rinvenuta in una serra sotterranea adiacente all'immobile, sulla base della contiguità criminale, della frequenza abituale del ricorrente presso il sito (legame affettivo con la figlia dei titolari) e dei messaggi telefonici acquisiti. Ha inoltre confermato la qualificazione della recidiva alla luce della continuità di indole criminale tra i precedenti e i fatti di causa, ritenendo adeguata la motivazione resa. Infine la Corte ha escluso l'applicabilità della pena sostitutiva, motivando negativamente il giudizio prognostico e ritenendo superfluo avviare la procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza emessa il 04/11/2025.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    I fatti di detenzione a fini di spaccio e coltivazione di stupefacenti sono stati ricondotti al comma 5: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione concorsuale del ricorrente anche alla coltivazione di cannabis sulla base di elementi indiziari e della contiguità con il centro di spaccio

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, avendo escluso a monte la possibilità di applicare la pena sostitutiva per ragioni prognostiche e di pericolosità, fosse superflua la 'coda procedurale' prevista dall'art. 545-bis; tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità se motivata logicamente

Massime di principio

  • La partecipazione a una specifica attività illecita (es. coltivazione) può essere ritenuta anche sulla base di elementi indiziari che dimostrino contiguità con il luogo, frequentazione abituale e rapporti stretti con i titolari del sito; non è sempre necessaria la prova materiale di cura diretta della piantagione
  • La valutazione probatoria in sede di merito si basa sulla lettura sinergica degli elementi (contatti, messaggi, frequentazione, posizione logistica): se la motivazione della corte non è manifestamente illogica, la Cassazione la lascia impregiudicata
  • In tema di recidiva infraquinquennale il giudice può apprezzare, oltre alla corrispondenza formale dei fatti, l'indole comune e la progressione criminosa del soggetto; la motivazione deve però spiegare il nesso con i precedenti per giustificare l'aggravante
  • L'esclusione della pena sostitutiva è rimessa al giudice di merito tramite un giudizio prognostico sulla personalità e pericolosità del condannato: se motivato coerentemente, non richiede necessariamente l'avvio della procedura integrativa di cui all'art. 545-bis c.p.p.
  • Per contrastare con successo censure analoghe in casi simili occorre produrre elementi specifici che attestino l'estraneità al luogo o all'attività (es. prove di non frequentazione, alibi, comunicazioni che escludano conoscenza della coltivazione) o impugnare la logica della motivazione con argomentazioni precise e circostanziate

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