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Risoluzione

Risoluzione n. 150 del 11/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali centrali, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 70/1980, devono essere assoggettati alle ritenute di legge. Il beneficio di non imponibilità previsto per gli onorari degli uffici di sezione non si estende agli uffici centrali, alla luce del tenore normativo e delle successive modifiche legislative.

Trattamento fiscale degli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali nelle consultazioni comunali

Trattamento fiscale degli onorari dei componenti degli uffici elettorali centrali

La risoluzione affronta il regime fiscale degli onorari corrisposti ai componenti dell’ufficio elettorale centrale in occasione delle consultazioni elettorali comunali. L’obiettivo è stabilire se tali compensi debbano essere assoggettati o meno alle ritenute di legge, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta nel tempo.

Quesito posto dal Comune

Il Comune istante segnala che, in occasione delle consultazioni comunali, l’ufficio elettorale centrale è composto da un giudice con funzioni di presidente e da cittadini iscritti in appositi albi. L’interpellante evidenzia che vi è stata una prassi non uniforme tra gli uffici elettorali circa l’applicazione delle ritenute sui compensi ai componenti dell’ufficio centrale: alcuni uffici le applicano, altri ritengono che non siano dovute.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce la disciplina degli onorari degli uffici elettorali prevista dalla legge n. 70 del 13 marzo 1980, che distingueva originariamente tra:

  • onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione;
  • onorari dei componenti degli uffici elettorali centrali.

In origine, gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 70/1980 prevedevano la corresponsione di un onorario calcolato al lordo delle ritenute di legge sia per i seggi sia per l’ufficio centrale.

La risoluzione richiama poi le successive modifiche:

  • la legge n. 62 del 16 aprile 2002, che ha modificato l’articolo 1 della legge n. 70/1980 per gli uffici di sezione, eliminando ogni riferimento alle ritenute di legge;
  • l’articolo 11 della legge n. 120 del 30 aprile 1999, che ha sostituito gli articoli 2 e 3 della legge n. 70/1980 per gli uffici elettorali centrali, confermando espressamente che gli onorari sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge.

Inquadramento fiscale generale

L’Agenzia ricorda che, in via generale, i redditi percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR. Tuttavia, la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 ha chiarito che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980 costituiscono un rimborso spese fisso non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla base imponibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 21 marzo 1990.

Differenza tra uffici di sezione e uffici centrali

La risoluzione sottolinea che la disciplina va letta distinguendo nettamente tra:

  • uffici elettorali di sezione, per i quali l’articolo 1 della legge n. 70/1980 prevede un onorario fisso forfetario, successivamente rivalutato come rimborso spese fisso forfettario non imponibile;
  • uffici elettorali centrali, per i quali l’articolo 2 della legge n. 70/1980 prevede un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, non qualificabile come importo fisso forfetario.

Secondo l’Agenzia, il comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 53/1990, pur formulato in termini generali, va riferito coerentemente ai soli onorari fissi forfetari dell’articolo 1 della legge n. 70/1980, quindi ai componenti degli uffici di sezione.

Valutazione delle successive rivalutazioni normative

La risoluzione richiama inoltre i DPR dell’8 marzo 1994 e del 10 marzo 1997, che hanno disposto l’adeguamento dei soli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, ribadendo il carattere di rimborso spese fisso forfettario e la non assoggettabilità a ritenute.

Diversamente, l’adeguamento degli onorari degli uffici elettorali centrali è stato disciplinato dalla legge n. 120/1999, che ha mantenuto il riferimento al fatto che tali compensi siano corrisposti al lordo delle ritenute di legge. Anche la legge n. 62/2002, intervenendo sui soli uffici di sezione, ha eliminato espressamente il richiamo alle ritenute, confermando indirettamente la diversa disciplina dei compensi degli uffici centrali.

Conclusione dell’Agenzia

Alla luce del testo vigente degli articoli 2 e 3 della legge n. 70/1980 e dell’evoluzione normativa richiamata, l’Agenzia delle Entrate conclude che gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali devono essere assoggettati alle ritenute di legge.

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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