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Risoluzione

Risoluzione n. 151 del 11/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nella liquidazione Iva di gruppo, non è possibile compensare ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997 i crediti Iva maturati prima dell’ingresso nel gruppo dalle società partecipanti per la prima volta; è invece compensabile solo il credito Iva di gruppo risultante dai prospetti annuali, mentre i crediti di periodo possono essere usati in compensazione solo al ricorrere dei presupposti per il rimborso infrannuale e con modello IVA TR. La risposta, peraltro, è resa su interpello ritenuto inammissibile per difetto di preventività.

Utilizzo delle eccedenze di credito Iva nella liquidazione Iva di gruppo

Utilizzo delle eccedenze di credito Iva nella liquidazione Iva di gruppo

La risoluzione esamina la possibilità di utilizzare in compensazione le eccedenze di credito Iva nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo disciplinata dall’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972. Il documento chiarisce la distinzione tra crediti di gruppo, crediti infrannuali e crediti maturati prima dell’ingresso nel gruppo, precisando i limiti alla compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA S.p.A., controllante di BETA S.p.A. al 97% dal 23 dicembre 2005, chiede se nel corso del 2007 fosse possibile:

  • compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, il credito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche di gruppo e indicato nel registro riepilogativo e nel prospetto annuale della dichiarazione del gruppo per il 2007;
  • in alternativa, compensare il credito Iva iniziale di Euro 1.159.163,00 derivante dalle dichiarazioni Modello Unico 2007 delle singole società del gruppo trasferito alla capogruppo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo la società istante, il credito complessivo di Euro 1.159.163,00, formato dai crediti annuali delle singole società partecipanti e trasferiti alla controllante, era utilizzabile in compensazione orizzontale nel corso del 2007, entro il limite di Euro 516.456,90, in quanto risultante da dichiarazioni annuali regolarmente presentate.

Valutazione preliminare di ammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle Entrate ritiene l’interpello inammissibile perché i fatti dedotti non presentano il requisito della preventività richiesto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Amministrazione fornisce comunque un parere di merito privo degli effetti tipici dell’interpello, qualificabile come attività di consulenza giuridica.

Disciplina della liquidazione Iva di gruppo

La liquidazione Iva di gruppo, prevista dall’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, consente a società controllanti e controllate di compensare all’interno del gruppo le posizioni creditorie di alcune società con quelle debitorie di altre. In tale meccanismo:

  • le società controllate trasferiscono alla controllante debiti e crediti Iva delle liquidazioni periodiche;
  • la controllante effettua i versamenti dell’imposta complessivamente dovuta;
  • l’eventuale eccedenza a credito può essere utilizzata in detrazione o chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Compensazione delle eccedenze trimestrali e modello IVA TR

Per le eccedenze di credito Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche del gruppo, l’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 542/1999 consente la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 solo se una delle società del gruppo possiede i requisiti per il rimborso infrannuale previsti dall’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. In tale ipotesi:

  • la compensazione orizzontale è alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale;
  • la capogruppo deve presentare l’apposito modello IVA TR;
  • il credito compensabile è solo quello maturato nel trimestre di riferimento, senza considerare eccedenze di periodi precedenti.

Crediti maturati prima dell’ingresso nel gruppo

L’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che non sono ammessi alla compensazione ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997 i crediti e debiti Iva trasferiti dalle società e dagli enti che si avvalgono della procedura di liquidazione Iva di gruppo. Sono invece compensabili i crediti e debiti Iva risultanti dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo presentata dalla controllante. Ne deriva che:

  • le eccedenze di credito emergenti dalle dichiarazioni del periodo d’imposta precedente delle società che entrano per la prima volta nella liquidazione di gruppo non possono essere compensate orizzontalmente dalla controllante;
  • tali eccedenze non costituiscono un “credito Iva di gruppo” risultante dalla dichiarazione del gruppo;
  • resta invece possibile la compensazione verticale con i debiti Iva delle liquidazioni periodiche del gruppo.

Esito sul caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene non condivisibile la tesi della società istante. In particolare:

  • le eccedenze detraibili delle annotazioni periodiche di gruppo potevano essere compensate solo se per la società che aveva maturato il credito ricorreva uno dei presupposti per il rimborso infrannuale;
  • il credito compensabile era limitato al trimestre di riferimento;
  • le eccedenze di credito relative a periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel gruppo, comprese quelle delle società che partecipavano per la prima volta, non potevano essere utilizzate in compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Intervento normativo del 2007 e decorrenza

La risoluzione richiama l’art. 1, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato la disciplina della liquidazione Iva di gruppo con effetto dalle liquidazioni relative all’anno 2008. Secondo la nuova disciplina:

  • per le dichiarazioni e i versamenti della controllante non si tiene conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali del periodo d’imposta precedente, per le società che non avevano già partecipato al gruppo in tale periodo;
  • a tali eccedenze si applicano le regole dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, per le liquidazioni di gruppo relative al 2008, la controllante non può far confluire nel gruppo i crediti formatisi nel 2007 dalle società che entrano per la prima volta nel 2008; tali crediti restano utilizzabili dalle singole società in compensazione per altri tributi o, ricorrendone i requisiti, in rimborso.

Regime applicabile alle liquidazioni fino al 31 dicembre 2007

Per le procedure di liquidazione Iva di gruppo effettuate fino al 31 dicembre 2007, la risoluzione richiama la circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, secondo cui l’eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative al 2006 di società che avevano partecipato per la prima volta nel 2007 alla liquidazione di gruppo doveva essere trasferita al gruppo e gestita dalla controllante.

Chiusura

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, e le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

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