Risoluzione n. 142 del 10/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’indennità di recesso corrisposta a un associato professionista, dopo oltre cinque anni dalla costituzione del rapporto associativo, va tassata separatamente ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. l), TUIR. Ai fini IVA, invece, tale somma è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta e non comporta obblighi di fatturazione o registrazione per il professionista receduto.
Trattamento fiscale dell’indennità di recesso corrisposta da un’associazione professionale a un socio receduto
Trattamento fiscale dell’indennità di recesso in un’associazione professionale
La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile, ai fini IRPEF e IVA, all’indennità di recesso corrisposta da un’associazione professionale a un socio avvocato che ha cessato il rapporto associativo. Il chiarimento è reso in relazione all’art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR e all’art. 5 del DPR 633/72.
Quesito del contribuente
Il professionista istante riferisce di avere svolto la propria attività esclusivamente in forma associata, senza autonoma partita IVA, e di essere receduto dall’associazione professionale il 30 novembre 2007. Poiché tra la costituzione dell’associazione e la comunicazione del recesso sono trascorsi più di cinque anni, chiede quale sia il trattamento fiscale delle somme che riceverà a titolo di indennità di recesso, considerando anche che continuerà a esercitare la professione in forma associativa.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente proponeva il seguente trattamento:
- ai fini IRPEF, assoggettamento a tassazione separata degli importi ricevuti a titolo di indennità di recesso, richiamando la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 e l’art. 16, poi art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR;
- ai fini IVA, ritenendo imponibili le somme percepite, intenzione di aprire una partita IVA autonoma al solo fine di emettere fattura per l’indennità.
Inquadramento dell’associazione professionale
L’Agenzia richiama l’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, precisando che il regime fiscale delle associazioni professionali è equiparato a quello delle società semplici, in quanto caratterizzate dagli stessi elementi essenziali: esercizio in comune di un’attività produttiva di reddito, volontà contrattuale di dividere gli utili e conferimento di beni e servizi.
Richiama inoltre l’art. 53 del TUIR, secondo cui tra i redditi di lavoro autonomo rientrano anche quelli derivanti dall’esercizio in forma associata di arti e professioni. Il reddito prodotto dallo studio associato, determinato secondo l’art. 54 del DPR n. 917/1986, viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente dall’effettiva percezione, come reddito di partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Trattamento IRPEF dell’indennità di recesso
Nel caso di cessazione del rapporto associativo per recesso, esclusione o morte, al socio o ai suoi eredi viene normalmente corrisposta una quota corrispondente al conferimento iniziale e una quota aggiuntiva per tener conto dell’apporto dato dal socio all’acquisizione della clientela, salvo diverse pattuizioni tra i soci.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene che l’indennità di recesso debba essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR, che si applica ai redditi compresi nelle somme attribuite ai soci delle società di cui all’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, quando il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso è superiore a cinque anni.
Poiché nella fattispecie tale requisito temporale risulta integrato, la somma corrisposta all’associato, anche se rateizzata in tre rate annuali di uguale importo, è soggetta a tassazione separata.
Trattamento IVA dell’indennità di recesso
Ai fini IVA, la risoluzione osserva che i componenti dello studio associato sono professionisti iscritti in albi, che si associano per disciplinare i rapporti relativi a spese e compensi derivanti dall’attività professionale. Anche se l’attività verso il cliente è svolta dal singolo professionista, la fattura è emessa dallo studio associato, che utilizza la propria partita IVA distinta da quella, eventuale, dei singoli associati.
Proprio perché, nella normale operatività, è l’associazione a porsi in relazione con il mercato ed è essa l’effettiva esercente dell’attività professionale, l’Agenzia ritiene irrilevante ai fini IVA anche la corresponsione dell’indennità di recesso. Essa rappresenta infatti la naturale proiezione delle componenti ordinarie collegate all’attività svolta dal professionista quando operava nell’ambito dell’organizzazione associata.
Conseguenze operative
L’indennità di recesso è quindi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e non genera, per il professionista receduto, alcun obbligo ai fini dell’imposta, in particolare:
- obbligo di fatturazione;
- obbligo di registrazione;
- altri adempimenti IVA connessi.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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