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Sentenza

Sentenza n. 7209/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Roma - e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente-, notificato il -OMISSIS-, che rigetta l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dall'interessato in data -OMISSIS-, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; con vittoria di spese e onorari.

Giustizia amministrativa202216805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 25, comma 2, 27, comma 2, e 3 Cost., nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, genericità e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che le condanne per reati concernenti una modica quantità di sostanze stupefacenti fossero episodiche, concentrate in un periodo di trentacinque giorni, e di scarsa offensività, a fronte di circa quindici anni di permanenza in Italia. Ha inoltre invocato le proprie radici familiari e personali, rappresentando di avere una compagna e una figlia minore residente in Austria, nonché l'illegittimità di un automatismo fondato sui precedenti penali. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando le plurime condanne per stupefacenti, l'assenza di lavoro e la localizzazione dei legami familiari all'estero.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le plurime condanne per reati concernenti gli stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, unitamente al divieto di dimora nel Comune di Roma, integrassero presupposti di concreta pericolosità sociale e costituissero elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Secondo il Collegio, per i reati indicati dalla norma opera una presunzione di pericolosità e di collegamento con ambienti criminali, non superata dalla dedotta tenuità dei fatti né dal loro carattere episodico; il grado del reato rileva ai fini della pena, ma non esclude l'effetto ostativo. L'Amministrazione aveva inoltre considerato la durata del soggiorno in Italia e l'assenza di vincoli familiari sul territorio nazionale, ritenendoli recessivi rispetto all'allarme sociale derivante dalla tipologia e dalle modalità delle condotte. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo della motivazione del diniego; la censura è stata respinta.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla valutazione dei presupposti per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno; il ricorso è stato respinto.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero … che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, … per reati inerenti gli stupefacenti.

    Le condanne per reati inerenti agli stupefacenti costituiscono elemento ostativo all'ammissione e al rilascio del permesso di soggiorno; secondo il giudice, la presunzione di pericolosità prescinde dal grado del reato, rilevante ai fini della pena.

  • art. 3 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la censura sia stata accolta.

Massime di principio

  • Le condanne per reati inerenti agli stupefacenti, rientranti nell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, possono costituire elemento ostativo al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno e fondare una valutazione di pericolosità sociale.
  • Per le fattispecie delittuose previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la presunzione di pericolosità e di possibile collegamento con ambienti criminali non viene meno in ragione del modesto grado di offensività del reato o della relativa pena; il grado del reato rileva principalmente ai fini della pena da espiare.
  • La durata della permanenza dello straniero in Italia e i legami personali o familiari non radicati sul territorio nazionale possono essere valutati dall'Amministrazione, ma risultare recessivi rispetto all'allarme sociale e alla pericolosità desunti da plurime condanne per reati concernenti gli stupefacenti, considerate anche le modalità della condotta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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