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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Genova, Sezione 1

quanto riguarda al ricorso introduttivo: per l’annullamento - della delibera della Giunta Comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento - della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “Riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - Atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 - Proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, - del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure; - di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202300142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere comunali e provvedimenti relativi al riordino delle concessioni demaniali marittime, alla proroga tecnica delle concessioni in essere e ai criteri per il rilascio di nuove concessioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, la delibera della Giunta comunale n. 291 del 21 dicembre 2022 sul riordino delle concessioni demaniali marittime, la successiva delibera n. 255 del 1° dicembre 2023 sulla proroga tecnica delle concessioni in essere e, infine, il provvedimento dell'11 marzo 2024 recante indicazioni per la presentazione delle istanze di concessione ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione, nonché la delibera n. 47 del 1° marzo 2024 sui criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime. Sono state proposte anche domande di risarcimento dei danni. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, con atto depositato il 2 febbraio 2026 e prima che la causa fosse trattenuta in decisione, ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia. Il Collegio ha applicato il principio della disponibilità dell'interesse a ricorrere: il ricorrente può rinunciare alla decisione o dichiarare il venir meno dell'interesse sino alla fase decisoria; il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla celebrazione dell'udienza camerale da remoto; non costituisce la ragione decisiva dell'improcedibilità.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato nel provvedimento comunale impugnato quale disciplina per la presentazione delle istanze di concessione demaniale marittima; la sentenza non ne esamina il contenuto.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere: la parte ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara tempestivamente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo, non potendo rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, pur determinando l'improcedibilità della domanda, non esclude la necessità di provvedere sulla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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