Ordinanza n. 99/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’Ordinanza n. 5 del 12.05.2025, emessa dal Comune di Piedimonte Matese (CE) avente per oggetto rimozione, demolizione e ripristino ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, notificata il 12.05.2025; b) dell’Ordinanza n. 06 del 18.06.2025 - Disposizione di Sospensione dell’attività commerciale di ristorazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 ed in via cautelativa per assenza di documentazione strutturale e sismica, notificata in data 20.06.2025, emessa dal Comune di Piedimonte Matese (CE) - Responsabile Settore Tecnico, arch. Lorenzo Codone; c) una agli atti preordinati, ovvero Comunicazione Avvio del procedimento amministrativo per l’adozione di provvedimenti cautelativi prot. n. 11368 del 15.05.2025, notificato il 15 maggio 2025, ed ogni altro atto connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18\12\2025 : per l’annullamento del provvedimento ordinanza n. 11 del 12/12/2025, n. 30600/2025, pubblicato il 12 dicembre 2025, notificato il 16 dicembre 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22\12\2025: per l’annullamento del provvedimento ordinanza n. 11 del 12/12/2025, n. 30600/2025, pubblicato il 12 dicembre 2025, notificato il 16 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale n. 11 del 12 dicembre 2025, recante il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale di ristorazione, oltre alle precedenti ordinanze comunali di rimozione, demolizione e ripristino e di sospensione dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare, le ordinanze comunali n. 5 del 12 maggio 2025, n. 6 del 18 giugno 2025 e n. 11 del 12 dicembre 2025, nonché gli atti connessi, contestando in particolare il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale di ristorazione. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di ricorso, ma emerge che l'attività era stata precedentemente consentita dal Comune nelle more della definizione delle pratiche edilizie di sanatoria relative ai manufatti e che il successivo provvedimento interdittivo è stato adottato in presenza del solo protrarsi dei tempi dei procedimenti di sanatoria, senza indicare ulteriori circostanze fattuali concernenti la salute o la sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 11 del 12 dicembre 2025. Il fumus è stato ravvisato nel fatto che il Comune aveva in precedenza consentito lo svolgimento dell'attività nelle more del perfezionamento delle pratiche edilizie di sanatoria, mostrando così di non ravvisare concreti impedimenti relativi alla salute e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento successivo non indicava nuove circostanze di fatto idonee a giustificare il mutamento delle condizioni di esercizio dell'attività, ma soltanto l'allungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti di sanatoria. La sospensione è stata disposta fermo restando il potere dell'Amministrazione di verificare eventuali modifiche o aggravamenti delle condizioni attuali di svolgimento dell'attività e di esercitare i propri poteri di controllo. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica del 2027.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa delle ordinanze comunali di rimozione, demolizione e ripristino e delle misure incidenti sull'attività commerciale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il mutamento delle condizioni precedentemente tollerate o autorizzate per lo svolgimento di un'attività commerciale deve essere sorretto dall'indicazione di nuove circostanze di fatto idonee a giustificare tale mutamento.
- Il mero protrarsi dei tempi di definizione di procedimenti di sanatoria edilizia, in assenza di ulteriori elementi relativi a concreti rischi per la salute o la sicurezza pubblica, non è sufficiente, sul piano cautelare, a giustificare il divieto di prosecuzione di un'attività commerciale precedentemente consentita dall'amministrazione.
- La sospensione cautelare dell'atto non impedisce all'amministrazione di esercitare successivamente i propri poteri di controllo qualora accerti una modifica o un aggravamento delle condizioni di fatto rilevanti per lo svolgimento dell'attività.
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