Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2860/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 2255 del 2026, relativa alla posizione dell’appellante nell’ammissione/immatricolazione universitaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma. Dal testo emerge che la controversia riguardava, tra l’altro, l’arrotondamento del voto conseguito a un esame e la possibilità di ottenere l’immatricolazione presso l’ateneo indicato come prima scelta. Le censure cautelari contestavano la valutazione negativa compiuta dal TAR, ma il testo non espone analiticamente tutti i motivi dedotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR, ampiamente motivata, resistesse alle censure formulate. Ha osservato che l’arrotondamento del voto d’esame non è previsto dalla normativa. Ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum, ha rilevato che l’appellante risultava comunque utilmente immatricolata, sebbene presso un ateneo diverso da quello della prima scelta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 98 c.p.a.

    è necessaria la contestuale sussistenza non solo del periculum in mora, ma anche del fumus boni iuris

    L’accoglimento della domanda cautelare presuppone la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, l’ordinanza del TAR deve essere riformata solo se le censure dell’appellante evidenziano ragioni idonee a superarne la motivazione e risultano integrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
  • L’arrotondamento del voto conseguito a un esame non può essere applicato in assenza di una specifica previsione normativa.
  • La mera mancata immatricolazione presso l’ateneo indicato come prima scelta non dimostra necessariamente il periculum in mora quando lo studente risulti comunque utilmente immatricolato presso altro ateneo.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.