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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13232/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003) per fatti commessi fino al 07/11/2013. Il ricorso deduce: (1) insufficienza e contraddittorietà del compendio indiziario, con omissione di indagini su computer/router e sul fatto che l'utenza fosse intestata al padre e potenzialmente accessibile ad altri; (2) omessa motivazione circa il dolo specifico richiesto dalle norme; (3) omessa valutazione e maturazione della prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il termine di prescrizione massimo (calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) era decorso (scaduto il 28/05/2021) rispetto alla data di cessazione della condotta (07/11/2013). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione dei reati per prescrizione. Tuttavia, la Corte ha riscontrato gravi vizi di motivazione in ordine alla responsabilità (in particolare la mancata e adeguata investigazione e la carente trattazione del dolo specifico) e, seguendo il principio delle Sezioni Unite n. 26217/13/07/2020, ha annullato anche le statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sugli aspetti civili e per la liquidazione delle spese relative a questa fase.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p. (sostituzione di persona)

    La norma punisce la sostituzione di persona a titolo di dolo specifico; la Corte ha ritenuto che, per affermare il dolo specifico, fosse necessaria una motivazione logico-inferenziale basata su fatti esterni e certi, non potendosi desumere il dolo semplicemente dal fatto materiale.

  • art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003 (trattamento illecito di dati personali)

    Anche questa fattispecie è punita a titolo di dolo specifico e tutela la riservatezza; la Corte ha evidenziato la necessità di motivare adeguatamente l'elemento soggettivo rispetto al fine dell'agente.

  • artt. 157 e 161 c.p. (calcolo della prescrizione)

    Applicati per determinare la durata massima della prescrizione; la Corte ha calcolato il periodo (anni 7 mesi 6 più 21 giorni di sospensione) e constatato la maturazione della prescrizione il 28/05/2021, anteriore alla sentenza impugnata.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. (motivazione del ricorso per cassazione)

    Richiamati come fondamento formale dei motivi di nullità: lett. b) per violazione di legge e insufficienza di motivazione, lett. e) per vizio di motivazione nella cognizione dell'elemento soggettivo; la Corte ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze ex lett. e) in relazione al vizio motivazionale.

  • art. 125, comma 3 e art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. (mezzi di prova e loro valutazione)

    Richiamati nella censura sulla omissione di adeguate indagini e sulla valutazione probatoria degli accertamenti tecnici e delle deposizioni; la Corte ha ritenuto carente la motivazione su accertamenti relativi all'utenza intestata al padre.

  • art. 622 c.p.p. (rinvio al giudice civile competente)

    Applicato per disporre il rinvio della questione civile al giudice civile competente per valore in grado d'appello, dopo annullamento delle statuizioni civili in sede penale.

  • art. 573, comma 1-bis c.p.p. (rinvio al giudice civile in caso di impugnazione per soli effetti civili)

    La Corte ha escluso l'applicazione di tale norma al caso di specie perché la sentenza era impugnata anche agli effetti penali e la declaratoria di prescrizione ha reso autonomi gli effetti civili, rendendo applicabile l'art. 622 c.p.p.

  • Sezioni Unite n. 26217 del 13/07/2020 (giurisprudenza di legittimità)

    Principio che, se in cassazione si accerta la prescrizione e sussiste un vizio di motivazione sulla responsabilità, impone l'annullamento senza rinvio sugli aspetti penali e l'annullamento con rinvio delle statuizioni civili al giudice civile competente.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, la Cassazione annulla la condanna penale senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando la sentenza impugnata contiene anche statuizioni civili e sussiste un vizio di motivazione sulla responsabilità penale, la Corte di Cassazione può annullare le statuizioni civili e rinviare la decisione al giudice civile competente (Sezioni Unite n. 26217/2020).
  • Per reati puniti a titolo di dolo specifico (es. sostituzione di persona e trattamento illecito di dati personali) il giudice deve motivare in modo specifico e logico-inferenziale l'esistenza dell'elemento soggettivo; non è sufficiente desumere il dolo dal solo fatto materiale.
  • In casi che coinvolgono dispositivi o utenze intestate a terzi (es. familiari), è essenziale che l'accusa compia e documenti accertamenti per escludere l'accesso o la conoscenza da parte di altri soggetti: l'assenza di tali indagini può configurare carenza motivazionale.
  • La corretta determinazione della decorrenza e della durata della prescrizione richiede il calcolo puntuale ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. e la considerazione di eventuali periodi di sospensione.
  • La recente introduzione dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. non esclude l'applicazione dell'art. 622 c.p.p. quando la declaratoria di estinzione del reato avviene nel corso di impugnazione penale e rende autonomi gli effetti civili.

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