Sentenza n. 6755/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del Provvedimento Presidenziale n. 4/23, notificato alla ricorrente a mezzo pec l'8.6.2023 (d'ora in avanti anche solo il “Provvedimento” e/o il “Provvedimento impugnato”) reso ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i., con cui il Presidente dell'AGCOM, all'esito del procedimento n. (1919/DDA/AM - DDA/5087 - https://www.webradiobricofer.it/), ha ordinato “alla Società Aruba SpA, in qualità di fornitore di servizi di hosting ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito https://www.webradiobricofer.it/, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento” - nonché di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale di cui allo stato si ignora l'esistenza. NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA II, C.P.A., PER L'ANNULLAMENTO della nota del 12.7.2023 prot.n. 0186506 nella parte in cui AGCOM ha implicitamente negato alla ricorrente l'accesso a parte della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 16.6.2023; E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio/rifiuto serbato da AGCOM relativamente alla parte di documentazione non esibita e non comunicata con la nota del 12 luglio 2023 con declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed acquisire copia di tutta la documentazione relativa ai documenti richiesti e non ancora esibiti con la sopra citata istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento presidenziale AGCOM di disabilitazione dell'accesso al sito web della ricorrente e nota AGCOM di parziale riscontro a un'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Presidente dell'AGCOM aveva ordinato al fornitore di hosting la disabilitazione, entro tre giorni e in modo perpetuo, dell'accesso al sito della web radio, nell'ambito di un procedimento per asserita violazione del diritto d'autore relativo alla diffusione di opere musicali. Ha dedotto: incompetenza del Presidente, sostenendo che il potere spettasse alla Commissione per i Servizi e i Prodotti; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'archiviazione richiesta dalla ricorrente; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento, poiché l'Autorità avrebbe recepito senza adeguato controllo le verifiche effettuate dalla società di gestione collettiva dei diritti; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha inoltre proposto domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il parziale riscontro dell'istanza di accesso del 16 giugno 2023, chiedendo l'esibizione della documentazione relativa alle verifiche svolte dalla collecting e dall'AGCOM il 5 giugno 2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità sostanziale del provvedimento e alla domanda di accesso. Ha rilevato che l'art. 3, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AGCOM consente al Presidente, nei casi straordinari di necessità e urgenza, di adottare provvedimenti urgenti, salva la ratifica dell'organo collegiale competente. In ogni caso, il provvedimento presidenziale è stato ratificato dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti con delibera n. 128/23/CSP del 15 giugno 2023. Secondo il giudice, la ratifica si sostituisce all'atto presidenziale e diviene l'atto conclusivo ed espressivo della volontà dell'organo competente. Pertanto, per conservare l'utilità dell'azione di annullamento, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la delibera di ratifica, mediante motivi aggiunti o ricorso autonomo. Poiché ciò non è avvenuto, l'eventuale annullamento del solo provvedimento presidenziale non avrebbe rimosso l'effetto lesivo consolidato nella delibera collegiale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AGCOM
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all’Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.
La disposizione attribuisce al Presidente il potere di adottare provvedimenti urgenti, soggetti a successiva ratifica dell'organo collegiale competente.
legge 31 luglio 1997, n. 249
È richiamata quale legge istitutiva dell'AGCOM e base normativa del relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.
art. 8 Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica
È richiamato quale disciplina del procedimento di disabilitazione dell'accesso a contenuti asseritamente lesivi del diritto d'autore, ma non viene esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
È invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, ma la censura non viene esaminata.
art. 3 l. 241/1990
È invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma la censura non viene esaminata.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È richiamato per la domanda di accesso agli atti, che non viene esaminata a causa della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando un organo monocratico di un'autorità amministrativa indipendente adotta, in situazione di necessità e urgenza, un provvedimento soggetto a ratifica dell'organo collegiale competente, la successiva ratifica può sostituire l'atto originario e costituire il provvedimento conclusivo espressivo della volontà dell'organo competente.
- La ratifica di un provvedimento amministrativo da parte dell'organo collegiale competente determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del solo atto monocratico, se l'eventuale annullamento di quest'ultimo non è idoneo a rimuovere l'effetto lesivo ormai incorporato nell'atto collegiale.
- Dopo la ratifica sostitutiva dell'atto originario, il ricorrente deve impugnare anche l'atto di ratifica, con motivi aggiunti o mediante autonomo ricorso, per conservare l'utilità dell'azione di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 789/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 790/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 791/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 792/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 793/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 794/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →