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Ordinanza

Ordinanza n. 1016/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2025, ritenuta contrastante o elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna n. 801/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lottizzanti o aventi causa)

Prevale il privato

La controversia

Con due distinti ricorsi, poi riuniti, le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna n. 801/2024, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato a prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione Frisaia-Miriagheddu, realizzate in attuazione della convenzione urbanistica del 15 novembre 2004. È stata inoltre chiesta la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., della delibera consiliare n. 7/2025, nonché la nomina di un commissario ad acta e, in un ricorso, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. La delibera aveva previsto l’acquisizione delle aree e degli standard urbanistici, ma aveva mantenuto a carico dei lottizzanti o aventi causa la gestione e gli oneri economici della rete fognaria fino al trasferimento al gestore unico, subordinando tale trasferimento a un ulteriore collaudo. Le ricorrenti hanno dedotto la perdurante inerzia comunale e il contrasto della delibera con gli obblighi conformativi derivanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di ottemperanza nella parte relativa alla nomina del commissario ad acta. Ha ribadito che la sentenza n. 801/2024 aveva imposto al Comune un obbligo inderogabile di presa in carico delle opere di urbanizzazione, fondato sull’art. 28 della legge n. 1150/1942 e sull’art. 8 della convenzione di lottizzazione. Per la rete idrico-fognaria, spettava al Comune realizzare gli interventi di adeguamento e completamento necessari alla presa in carico e all’affidamento al gestore unico. Il Collegio ha richiamato i criteri già elaborati dalla Sezione: la conformità dell’opera alle previsioni della lottizzazione, accompagnata da un livello accettabile di funzionalità e sicurezza, è sufficiente a imporne la presa in carico; non sono decisive prescrizioni tecniche sopravvenute più rigorose. L’eventuale rifiuto del gestore unico non esonera il Comune, che deve comunque prendere in carico l’infrastruttura e individuare una soluzione gestionale, anche mediante altro gestore o gestione diretta. Eventuali difformità edilizie o paesaggistiche non impediscono la presa in carico quando siano compatibili con la gestione o irrilevanti, dovendo il Comune provvedere agli eventuali titoli in sanatoria e alle altre regolarizzazioni necessarie. In caso di difformità sostanziali, gli interventi spettano in prima battuta al Comune, salva la successiva traslazione degli oneri sugli obbligati propter rem, dopo l’infruttuosa o insufficiente escussione della fideiussione. Considerata la perdurante inerzia e il tempo già trascorso, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore del Servizio del Genio civile di Sassari, o un suo delegato, attribuendogli il compito di sostituirsi agli organi comunali e di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’infruttuosa scadenza del termine assegnato al Comune. Il commissario potrà stanziare le risorse, affidare incarichi e appalti, curare collaudi, rilasciare titoli edilizi, svolgere eventuali procedure ablative e disporre l’acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile comunale. La prosecuzione è stata fissata al 22 aprile 2027. Il testo non esplicita un dispositivo autonomo sulla declaratoria di nullità della delibera, sul risarcimento per lite temeraria o sulla penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 1150/1942

    La norma è indicata quale fondamento dell’obbligo inderogabile del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione.

  • art. 8 della convenzione di lottizzazione del 15 novembre 2004

    “tutte le opere di urbanizzazione verranno cedute gratuitamente al Comune entro 10 anni dalla stipula della presente Convenzione. Comunque, dopo che sia stata accertata attraverso il collaudo definitivo, la loro esecuzione a regola d’arte, il Comune potrà farne richiesta prima della predetta scadenza”

    La clausola convenzionale costituisce, insieme alla legge, la fonte dell’obbligo comunale di acquisizione delle opere dopo il collaudo e consente al Comune di richiederne la cessione anche prima della scadenza decennale.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità degli atti adottati in contrasto o elusione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale base della richiesta di condanna al pagamento di una somma per l’ulteriore inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 96 c.p.c.

    È richiamato, nel ricorso, quale fondamento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.

Massime di principio

  • L’obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione previste da una convenzione di lottizzazione, quando ne sia stata accertata la conformità alle previsioni della lottizzazione e un livello accettabile di funzionalità e sicurezza, non può essere escluso dall’applicazione sopravvenuta di standard tecnici più rigorosi.
  • L’eventuale rifiuto del gestore unico del servizio idrico integrato di assumere la gestione dell’infrastruttura non incide sull’obbligo del Comune di prenderla in carico nei confronti dei proprietari o lottizzanti; l’amministrazione deve comunque individuare una soluzione gestionale, anche mediante altro gestore o gestione diretta.
  • Difformità rispetto al sedime previsto da titoli edilizi o paesaggistici non escludono la presa in carico quando il diverso posizionamento sia compatibile con la gestione dell’opera; le problematiche edilizie e paesaggistiche devono essere affrontate dal Comune mediante i necessari titoli, sanatorie o altri strumenti di regolarizzazione, evitando formalismi non funzionali alla tutela degli interessi protetti.
  • In presenza di difformità sostanziali delle opere di urbanizzazione, gli interventi necessari alla loro regolarizzazione o completamento gravano in prima battuta sul Comune tenuto all’esecuzione del giudicato, salva la possibilità di rivalersi successivamente sugli obbligati propter rem dopo l’infruttuosa o insufficiente escussione della fideiussione.
  • La perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato che impone la presa in carico di opere di urbanizzazione giustifica la nomina di un commissario ad acta, cui possono essere attribuiti tutti i poteri sostitutivi necessari, inclusi lo stanziamento delle risorse, l’affidamento di incarichi e appalti, i collaudi, il rilascio dei titoli edilizi e l’acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile comunale.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniStandard urbanistici e dotazioni territorialiServizio idrico integratoGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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