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Parere

Parere n. 1181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Filippo Cavallaro contro il Comune di Scafati per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa del 10 aprile 2007 prot. 7179 (per interventi in assenza di dia);

Giustizia amministrativa202500050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ingiunzione di pagamento del 10 aprile 2007, prot. 7179, relativa alla sanzione amministrativa di euro 6.000 per opere edilizie realizzate in assenza di DIA.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale con cui gli è stata applicata una sanzione pecuniaria per la realizzazione di una serra di 1.500 mq in assenza di denuncia di inizio attività e a distanza inferiore a dieci metri da acque pubbliche. Ha dedotto gli eventi atmosferici del 2004, la demolizione del ponte di accesso al fondo, l’assenza di riscontro a una propria diffida, un asserito intento ritorsivo e la sproporzione della sanzione. Il Comune e il Ministero hanno eccepito la tardività del ricorso, la nullità della notificazione per mancato utilizzo dell’ufficiale giudiziario e l’assenza di specifici vizi di legittimità. La Sezione ha dovuto verificare, in via preliminare, il rispetto del termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario e, nel merito, la fondatezza delle doglianze relative alla motivazione, alla partecipazione procedimentale, all’affidamento derivante dall’inerzia amministrativa e alla quantificazione della sanzione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile perché proposto oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. L’ingiunzione era stata notificata l’11 aprile 2007, mentre il ricorso era stato presentato alla Presidenza della Repubblica il 14 agosto 2007. La Sezione ha precisato che al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini. La questione relativa alla notificazione del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario è stata assorbita. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito: il ricorrente non ha indicato specifici vizi di legittimità, le opere abusive risultavano accertate dalla denuncia regionale e dal verbale dell’Ufficio tecnico comunale, non era stata presentata alcuna istanza di sanatoria, e l’ingiunzione sanzionatoria costituiva atto vincolato. L’inerzia comunale e il decorso del tempo non potevano generare un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso né sanarlo. È stata altresì ritenuta infondata la censura sulla sproporzione della sanzione, determinata secondo il criterio legale del doppio dell’aumento del valore venale e fondata su una valutazione economica dell’Agenzia del Territorio non specificamente contestata.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché presentato il 14 agosto 2007, oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione dell’ingiunzione, avvenuta l’11 aprile 2007.

Sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 non si applica al termine per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Notificazione del ricorso

La Sezione non ha esaminato l’ulteriore eccezione relativa alla notificazione del ricorso non effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, ritenendo assorbente la rilevata irricevibilità.

Assenza di specifici vizi di legittimità

Le doglianze del ricorrente consistevano in considerazioni generiche e soggettive sugli eventi del 2004, sull’accesso al fondo e sull’asserita ritorsione, senza individuare specifici vizi dell’ingiunzione.

Natura vincolata della sanzione edilizia

L’ingiunzione di pagamento della sanzione per abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato; l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa e non è richiesta una motivazione particolarmente analitica né la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Decorso del tempo e affidamento

Il mancato riscontro alla diffida e l’inerzia dell’amministrazione non possono creare un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione abusiva, né sanare l’abuso o impedire l’esercizio del potere repressivo.

Quantificazione della sanzione

La censura relativa all’importo di euro 6.000 è infondata perché la sanzione è stata determinata secondo il criterio legale del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile e sulla base di una valutazione dell’Agenzia del Territorio, non specificamente contestata con elementi tecnici o probatori.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    termine perentorio di centoventi giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato

    Il termine per proporre il ricorso straordinario è perentorio; la sua inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001

    realizzazione delle opere in assenza di denuncia di inizio attività

    La realizzazione della serra senza DIA integra la violazione edilizia posta a fondamento della sanzione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    sanzione determinata in base al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile

    Il criterio legale di quantificazione della sanzione esclude che la mera incidenza economica sulla capacità reddituale del destinatario costituisca, di per sé, un vizio dell’atto.

  • art. 7 legge 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    Per l’adozione di sanzioni edilizie vincolate non è necessaria la previa comunicazione di avvio, poiché l’apporto partecipativo non potrebbe modificare il contenuto dell’atto.

  • C.G.A. SS.RR. n. 816 del 28 novembre 2006

    La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale [...] non si applica al ricorso straordinario

    Il ricorso straordinario conserva un impianto amministrativo ed extra ordinem, sicché non gli sono automaticamente applicabili le regole proprie dei procedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica decorre dalla notificazione dell’atto impugnato, ha natura perentoria e non è sospeso durante il periodo feriale.
  • L’ingiunzione di pagamento della sanzione edilizia, al pari dell’ordine di demolizione, costituisce atto vincolato e dovuto quando sia accertata la realizzazione dell’abuso; l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa.
  • Per l’adozione di una sanzione edilizia vincolata non sono necessarie né una motivazione particolarmente analitica né la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe incidere sul contenuto dell’atto.
  • L’inerzia dell’amministrazione e il decorso del tempo non sanano l’abuso edilizio, non consumano il potere repressivo e non determinano un affidamento tutelabile sulla conservazione della situazione abusiva.
  • La contestazione della sanzione edilizia deve confrontarsi con il criterio legale di quantificazione e con la valutazione economica posta a fondamento dell’atto; la mera allegazione della sproporzione rispetto alla situazione reddituale del destinatario non è sufficiente.

Sanzione edilizia e ricorso straordinario contro l’ingiunzione di pagamento

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro un’ingiunzione del Comune di Scafati, con la quale era stata applicata una sanzione amministrativa di euro 6.000 per la realizzazione di una serra di 1.500 mq in assenza di DIA e a distanza inferiore a dieci metri da acque pubbliche.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente ha collegato la realizzazione delle opere agli eventi atmosferici verificatisi nel 2004 e alla demolizione, disposta dal sindaco, di un ponte che costituiva l’unico accesso al fondo. Ha inoltre lamentato l’assenza di riscontro a una diffida del 31 dicembre 2004, sostenendo che l’ingiunzione, adottata dopo circa tre anni, fosse ritorsiva e sproporzionata.

Il Comune ha dedotto la tardività del ricorso, la non corretta notificazione del gravame e l’assenza di specifici vizi di legittimità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso l’eccezione di irricevibilità e ha richiamato la denuncia della Regione Campania e il verbale dell’Ufficio tecnico comunale, dai quali risultavano l’abuso edilizio, l’assenza di DIA e la violazione delle distanze dalle acque pubbliche.

Irricevibilità per tardività

La Sezione ha applicato l’art. 9 del d.P.R. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Poiché l’ingiunzione era stata notificata l’11 aprile 2007 e il ricorso era stato presentato alla Presidenza della Repubblica il 14 agosto 2007, il termine è stato superato.

La Sezione ha inoltre precisato che il termine non beneficia della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, richiamando il precedente del C.G.A. SS.RR. n. 816 del 28 novembre 2006. La questione relativa alla notificazione del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario è stata assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.

Esame comunque infondato nel merito

Anche a prescindere dalla tardività, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il ricorrente non ha individuato specifici vizi di legittimità dell’ingiunzione, ma ha formulato considerazioni personali sugli eventi atmosferici, sulla perdita dell’accesso al fondo, sull’inerzia comunale e sull’asserita ritorsione.

Le risultanze istruttorie, costituite dalla denuncia regionale e dal verbale dell’Ufficio tecnico comunale, non sono state contestate neppure sotto il profilo fattuale. Esse attestavano la realizzazione della serra in assenza di DIA e la violazione della distanza minima di dieci metri dal fiume Sarno e dal canale controfosso, qualificati come acque pubbliche. Non risultava inoltre presentata alcuna istanza di sanatoria, né tempestiva né tardiva.

Natura vincolata della repressione edilizia

L’ingiunzione di pagamento della sanzione edilizia, come l’ordine di demolizione, è stata qualificata come atto dovuto e vincolato. In presenza dell’abuso, l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa; non è quindi necessaria una motivazione particolarmente analitica e non occorre la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe modificare il contenuto dell’atto.

Decorso del tempo e affidamento

Il mancato riscontro del Comune alla diffida e il trascorrere di circa tre anni non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione. L’inerzia amministrativa non può generare un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione abusiva, non sana l’abuso e non fa venir meno il dovere dell’amministrazione di esercitare il potere repressivo quando ricorrano i presupposti di legge.

Quantificazione della sanzione

La doglianza sulla sproporzione dell’importo è stata respinta. La sanzione di euro 6.000 era stata determinata secondo il criterio previsto dall’art. 37 del d.P.R. 380/2001, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, sulla base di una specifica valutazione economica dell’Agenzia del Territorio richiamata nell’atto.

La mera deduzione dell’incidenza della sanzione sulla capacità reddituale del destinatario non è sufficiente a dimostrare un vizio dell’atto, soprattutto in assenza di elementi tecnici o probatori idonei a contestare la valutazione economica.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e, comunque, infondato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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