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Sentenza

Sentenza del 23/10/2020 n. 23228 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale relativo a un impianto fotovoltaico nel comune di (XXXXX) (FG): censura della classificazione catastale (attribuzione in categoria D/1 anziché E/3) e della determinazione della rendita catastale (contestazione del metodo di stima e del valore unitario del capitale fondiario espresso in Euro per kW nonché della congruità dell'applicazione del saggio di fruttuosità del 2%). Inoltre dedotta carenza o difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di merito; istanza subordinata di rimessione di questione interpretativa alla CGUE ex art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto che il ricorso cumulasse in modo improprio profili di violazione di legge, questioni valutative di merito ed accuse generiche di carenza motivazionale, demandando in realtà al giudice di legittimità la ricostruzione di fatti e valutazioni per i quali non è competente. Ha inoltre rilevato la mancata trascrizione/produzione in ricorso dell'avviso di accertamento catastale (art. 366 c.p.c., comma 1, n.6), ulteriore causa di inammissibilità. Confermato implicitamente che la metodologia estimativa adottata (applicazione del tasso di fruttuosità del 2% e valutazione del capitale fondiario espresso in Euro/KW) è conforme ai criteri catastali quando motivata; la CTR aveva rideterminato la rendita in Euro 37.862,82. Ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito e ad eventuali ulteriori adempimenti contributivi previsti.

Norme richiamate

  • Regio Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 10

    Norma richiamata tra le disposizioni catastali di riferimento; utilizzata a cornice normativa per le procedure catastali, senza rilievo decisivo diverso da quello delle successive disposizioni regolamentari.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 28, 29, 30

    Predisposizioni del Regolamento NCEU richiamate per definire i criteri di classamento e stima; la Corte ritiene che la Commissione abbia applicato correttamente la metodologia prevista, mentre la contestazione riguarda valutazioni estimative di merito non rimaneggiabili in cassazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 1973, articolo 7, comma 1

    Richiamato come riferimento normativo catastale per le procedure di accertamento; non è stato però ritenuto idoneo a mutare l'esito della valutazione di ammissibilità del ricorso.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 34, comma 1, e articolo 35

    Norme fiscali rilevanti per la materia; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione fatta dalla ricorrente modifiesse la correttezza metodologica adottata dall'ufficio e dalla CTR.

  • Regolamento NCEU, articoli 28-29

    Indicano i criteri tecnici di classamento e stima cui riferirsi; la Corte osserva che il metodo estimativo (costo di costruzione e capitalizzazione al 2%) era conforme ai criteri regolamentari e pertanto le contestazioni attengono al merito valutativo.

  • Articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Norme che individuano i mezzi di impugnazione in Cassazione. La Corte ha rilevato che il ricorso mescolava profili eterogenei riconducibili a questi diversi motivi (violazione di legge, insufficiente/omessa motivazione), rendendo il motivo unico inammissibile perché non separato e circostanziato.

  • Articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Previsione secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere gli atti che costituiscono il titolo della domanda quando necessario. La mancata produzione o indicazione dell'avviso di accertamento catastale ha costituito causa definitiva di inammissibilità.

  • Articolo 111 Costituzione; L. n. 241/1990 art. 3; L. n. 212/2000 art. 7

    Richiamate dalla ricorrente come criteri di motivazione; la Corte ha rilevato che sono norme relative alla motivazione degli atti amministrativi o principi generali, non pertinenti alla motivazione delle sentenze e dunque non utili a fondare il motivo di cassazione.

  • Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 12

    Citato dalla ricorrente per sostenere il regime di sostegno e l'utilità pubblica degli impianti rinnovabili; la Corte osserva che, nonostante tali riferimenti, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'accatastamento in categoria D per impianti di produzione di energia rinnovabile.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57

    Citato marginalmente (eccezione sulla introduzione di nuove domande in appello); la Corte ha ritenuto tali contestazioni non adeguatamente circostanziate nel ricorso per cassazione.

  • Articolo 267 TFUE (richiesta di rimessione alla CGUE)

    La ricorrente ha chiesto rimessione pregiudiziale; la Corte non ha ritenuto necessaria la rimessione, rilevando che la questione di diritto era già risolta dalla giurisprudenza nazionale consolidata.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater e comma 1 bis (modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Norme in materia di contributo unificato e oneri di giustizia; la Corte ha dato atto dell'applicabilità e della eventuale integrazione contributiva a carico del ricorrente.

  • D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)

    Richiamato per dare atto che il provvedimento è stato sottoscritto dal solo presidente per impedimento dell'estensore, ai sensi della disposizione emergenziale citata.

Massime di principio

  • Le valutazioni estimative di valore (es. scelta del valore unitario in Euro/KW o la differente capitalizzazione) effettuate dal giudice del merito sulla base dei criteri catastali sono questioni di fatto/di merito non riedificabili in sede di Cassazione: in Cassazione è inammissibile trasformare una censura normativa in una rivalutazione dei fatti.
  • In Cassazione è essenziale separare e circostanziare i motivi: non si può cumulare in un unico motivo profili di violazione di legge e profili di carenza/omessa motivazione o contestazioni fattuali generiche; ciascun profilo deve essere formulato in modo autonomo e coerente con gli artt. 360 e 366 c.p.c.
  • La mancata allegazione o indicazione dell'atto amministrativo impugnato (qui, l'avviso di accertamento catastale) integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: è quindi imprescindibile produrre o rendere immediatamente reperibile l'atto decisivo.
  • La giurisprudenza consolidata tende a classificare gli impianti di produzione di energia (anche da fonti rinnovabili) nella categoria D (opifici) piuttosto che nella E/3, salvo elementi fattuali che dimostrino il contrario; per invertire tale orientamento occorre fornire argomentazioni di diritto e fatti nuovi e specifici.
  • Le carenze motivazionali devono essere dedotte con precisione: per ottenere la cassazione per omessa o insufficiente motivazione occorre indicare esattamente l'omissione o la contraddittorietà e dimostrare che riguarda un fatto decisivo della causa, secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.
  • La richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte UE (art. 267 TFUE) richiede che sussista un effettivo dubbio interpretativo di diritto dell'Unione; non è procedurale automatica e non scatta quando la questione è già risolta da orientamenti giurisprudenziali consolidati.

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