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Sentenza

Sentenza n. 286/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 679/2024 in data 2 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva disposto l'attribuzione di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire al docente € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria del Tribunale. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità di adempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero il 10 settembre 2024 e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante gli adempimenti imposti dalla pronuncia del giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza del TAR fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato il decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato del giudice ordinario per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull'importo riconosciuto al docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pronuncia imponga ad una pubblica amministrazione specifici adempimenti e l'Amministrazione rimanga inadempiente.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato, della notificazione della pronuncia e dell'omesso adempimento, consente di ritenere sussistente l'inottemperanza quando non emergano contestazioni o elementi contrari.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, integra il presupposto temporale per l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo modalità e termini dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell'Amministrazione debitrice già inserito nella relativa struttura, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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