Sentenza n. 1011/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che imponeva la messa in quota dei pozzetti e chiusini delle condotte, vietava il rilascio di nuove autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e dichiarava non più valide le autorizzazioni già rilasciate dopo i lavori di asfaltatura
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria energetica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale relativa a lavori di asfaltatura su alcune vie del territorio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sugli elettrodotti e delle competenze autorizzative, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l'insufficienza della motivazione, l'eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento e la carenza di potere, contestando il divieto assoluto di rilasciare nuove autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico. Con il secondo motivo ha censurato l'obbligo di eseguire a proprie spese i lavori di messa in quota dei pozzetti e dei chiusini, deducendo l'assenza di una base normativa o regolamentare, la violazione dell'art. 23 Cost., dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere. Con il terzo motivo ha contestato la previsione di invalidità delle autorizzazioni già rilasciate, deducendo la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la nullità per mancanza di un elemento essenziale, sostenendo che il Comune avesse disposto una decadenza generalizzata senza avviare uno specifico procedimento e senza consentire la partecipazione degli interessati. È stata inoltre proposta domanda di restituzione delle somme eventualmente sostenute per l'esecuzione degli obblighi imposti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato integralmente il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondati congiuntamente i primi due motivi. La distribuzione dell'energia elettrica è un servizio pubblico essenziale e di priorità nazionale; pertanto, i poteri comunali di disciplina del suolo pubblico e di tutela del patrimonio stradale devono essere esercitati senza pregiudicare la continuità e la sicurezza del servizio. Il divieto assoluto di nuove autorizzazioni è stato ritenuto illegittimo per sviamento e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché privo di motivazione, fondato su un'istruttoria carente e sostituibile con misure meno invasive, quali la programmazione concordata degli interventi o modalità specifiche di ripristino del manto stradale. Il divieto risultava inoltre non previsto dall'art. 99 del regolamento edilizio comunale, applicabile in assenza di una disciplina specifica. È stato ritenuto illegittimo anche l'obbligo di porre interamente a carico della concessionaria i costi della messa in quota dei pozzetti, trattandosi di interventi funzionali ai lavori comunali di asfaltatura e non all'esercizio del servizio elettrico, in assenza di una specifica base normativa, regolamentare o autorizzativa. Il TAR ha valorizzato anche il principio, desumibile dall'art. 54 d.lgs. 259/2003, secondo cui agli operatori di servizi pubblici essenziali non possono essere imposti oneri patrimoniali non espressamente previsti dalla legge. Ha inoltre accolto il terzo motivo: la dichiarazione generalizzata di invalidità delle autorizzazioni già rilasciate equivaleva a una forma di decadenza disposta senza valutare le singole posizioni e senza rispettare il giusto procedimento e l'art. 7 l. 241/1990. Non ricorrevano, inoltre, specifici presupposti di decadenza, quali la falsità delle dichiarazioni, la violazione di prescrizioni essenziali o il venir meno dei requisiti. La domanda di restituzione delle somme è rimasta priva di accoglimento per la mancata produzione di documentazione relativa a esborsi effettivamente sostenuti, essendo state prospettate spese soltanto ipotetiche. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, d.lgs. 79/1999
La distribuzione dell'energia elettrica è organizzata mediante una sola concessione per ambito comunale ed è esercitata quale servizio pubblico essenziale in regime di concessione statale.
art. 1, comma 2, lett. c), legge 239/2004
La distribuzione dell'energia elettrica è qualificata come servizio di priorità nazionale.
art. 1, comma 4, lett. d), legge 239/2004
assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi
La disciplina statale impone di garantire adeguatezza e disponibilità della distribuzione dell'energia e livelli essenziali omogenei sul territorio nazionale.
art. 97 Cost.
I poteri comunali sul suolo pubblico devono essere esercitati nel rispetto del buon andamento e senza compromettere continuità e sicurezza del servizio elettrico.
art. 23 Cost.
Non possono essere imposti alla concessionaria oneri patrimoniali in assenza di una specifica base legale.
art. 54 d.lgs. 259/2003
Il divieto di imporre agli operatori di servizi pubblici essenziali oneri, cauzioni, diritti o contributi non espressamente previsti dalla legge esprime una regola generale applicabile anche al caso esaminato.
art. 7 l. 241/1990
La decadenza o l'incidenza su autorizzazioni già rilasciate richiede uno specifico procedimento, con partecipazione degli interessati e valutazione delle singole posizioni.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il giudice richiama la disposizione per evidenziare che, a differenza dell'annullamento d'ufficio, non esiste una disciplina generale della decadenza; quest'ultima richiede specifici presupposti normativi.
art. 99 regolamento edilizio comunale
In assenza di un regolamento specifico sulla manomissione del suolo pubblico, la disposizione non consente di vietare gli interventi nei tratti stradali interessati da lavori di asfaltatura.
Massime di principio
- I poteri degli enti locali di disciplinare l'occupazione del suolo pubblico e tutelare il patrimonio stradale devono essere esercitati in modo da non impedire né rendere eccessivamente oneroso l'esercizio di un servizio pubblico essenziale di rilevanza nazionale, come la distribuzione dell'energia elettrica.
- Un divieto assoluto di rilasciare autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, adottato in relazione a lavori di asfaltatura, è illegittimo se privo di adeguata motivazione e istruttoria e se non considera misure meno invasive, quali la programmazione concordata degli interventi o specifiche modalità di ripristino del manto stradale.
- Un'amministrazione non può imporre a un concessionario di servizio pubblico essenziale l'esecuzione a proprie spese di lavori funzionali esclusivamente a un'opera comunale, quando l'obbligo non trovi una specifica base normativa, regolamentare o nel titolo autorizzativo; gli oneri patrimoniali imposti devono essere espressamente previsti dalla legge.
- La dichiarazione generalizzata di invalidità di autorizzazioni già rilasciate costituisce una forma sostanziale di decadenza e non può essere disposta con una comunicazione generale priva di valutazione delle singole posizioni. Occorrono uno specifico procedimento, la partecipazione degli interessati e la verifica dei presupposti propri della decadenza.
- La decadenza amministrativa, in mancanza di una disciplina generale, richiede una specifica base normativa e presupposti determinati, normalmente riconducibili alla falsità o non veridicità delle dichiarazioni, alla violazione di prescrizioni essenziali o al venir meno dei requisiti necessari per la prosecuzione del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →