Sentenza del 29/04/2024 n. 1196 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio emetteva avviso di accertamento per l'anno 2015 recuperando imposta da tassazione separata Irpef (23%) su una rendita LPP svizzera di €142.311, contestando l'autoliquidazione effettuata dal contribuente con imposta sostitutiva del 5% (versata/indicatanel Modello Unico). L'Amministrazione sosteneva che l'aliquota del 5% si applica solo se la prestazione è corrisposta tramite un intermediario finanziario residente in Italia (canalizzazione/sostituto d'imposta), mentre il contribuente deduceva di essersi attenuto a prassi amministrativa (Risoluzione 30E/2015 e chiarimenti regionali) e che tale applicazione sarebbe possibile anche per accrediti su conti esteri quando il contribuente dichiara l'importo in dichiarazione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria per la Lombardia, sez. 2, ha accolto l'appello del contribuente e ha annullato l'avviso di accertamento relativo al 2015. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'aliquota sostitutiva del 5% alle rendite LPP erogate e accreditate su conto estero per l'anno 2015, in virtù della novella introdotta dalla legge 29 dicembre 2022 n.197 (nuovo comma 1‑ter art.76 L.413/1991) che ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. 153/2015; pertanto le somme percepite nel 2015 beneficiano del regime del 5% e le somme richieste con l'avviso non sono dovute. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 76, L. 30 dicembre 1991 n. 413
"la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento... sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale ... (LPP)" e (nuovo comma 1‑ter) "Le somme ovunque corrisposte ... sono soggette ad imposizione sostitutiva ... con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1‑bis."
Prima della modifica, la ritenuta 5% era limitata ai casi di canalizzazione tramite intermediario italiano; la modifica (1‑ter) uniforma il regime estendendo il 5% anche alle rendite erogate all'estero e dispone l'applicazione retroattiva richiamando il d.l. 153/2015.
art. 17, comma 1, lett. a) TUIR
Norma che disciplina la tassazione separata delle rendite estere; l'Amministrazione aveva applicato la tassazione separata (23%) in assenza di canalizzazione.
d.l. 30 settembre 2015 n. 153, art. 2 lett. b)
"l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento"
Nel contesto della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) ha consentito al percettore con accredito estero di autoliquidare in dichiarazione l'imposta al 5%; la legge 197/2022 ha richiamato questa previsione per estendere retroattivamente il regime.
legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 1, comma 78)
"Le disposizioni del comma 1‑ter dell'articolo 76 ... si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto‑legge 30 settembre 2015, n. 153"
Ha introdotto il comma 1‑ter dell'art.76 estendendo il 5% anche alle erogazioni non canalizzate e ne ha disposto l'applicazione retroattiva a decorrere dal d.l.153/2015.
Risoluzione 30E/2015 e Risoluzione 3/E/2020
Riferimenti di prassi amministrativa utilizzati dal contribuente per giustificare l'autoliquidazione; la Corte ricorda che la prassi collegata alla voluntary disclosure è stata poi incorporata e generalizzata dalla successiva normativa.
art. 7 T.U.I.R.
Principio secondo cui l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari; la Corte lo usa per applicare retroattivamente la modifica al periodo d'imposta 2015.
art. 155 cod. proc. civ.
Regola sul computo dei termini che estende al primo giorno non festivo la scadenza cadente di sabato; usata per dichiarare tempestivo l'invio dell'appello.
art. 11 L. 212/2000
La risposta all'interpello non ha effetto erga omnes ma riguarda solo il soggetto istante; la Corte richiama il principio per limitare valore degli interpelli citati dall'appellante.
art. 327 c.p.c. e art. 38, comma 3 D.Lgs. 546/1992
Rilevanti per la questione di ammissibilità temporale dell'appello, eccepite dall'Ufficio ma ritenute infondate dal Collegio alla luce dell'art.155 c.p.c.
Massime di principio
- Dopo la legge 197/2022 (comma 1‑ter art.76 L.413/1991) le rendite LPP svizzere percepite da residenti sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 5% anche se accreditate su conti esteri, con effetto retroattivo richiamando il d.l.153/2015: pertanto per annualità dal 2015 il contribuente che dichiara la rendita può beneficiare del 5%.
- Per individuare l'anno di imposta rilevante conta l'anno solare di corresponsione della rendita (art.7 Tuir): se la rendita è stata percepita nel 2015, va valutata la normativa applicabile a quell'anno, tenuto conto della retroattività espressa dalla legge successiva.
- La possibilità di autoliquidare in dichiarazione il 5% (richiamata dal d.l.153/2015) è concretamente realizzabile se il contribuente ha dichiarato la rendita (tracciamento) e ha presentato istanza/adempimento richiesto; la mera erogazione su conto estero non esclude automaticamente il regime agevolato dopo la modifica normativa.
- Le risposte ad interpelli e le circolari amministrative possono aiutare a valutare la correttezza dell'operato del contribuente ma non producono effetto erga omnes; tuttavia la successiva modifica normativa può sanare posizioni tenute in buona fede sulla base di prassi.
- Sulle sanzioni: in caso di incertezza normativa fondata su prassi o interpretazioni amministrative plausibili il contribuente può avere argomenti per ridurre o evitare sanzioni, ma la loro applicabilità va valutata caso per caso; con la sopravvenuta norma che annulla l'accertamento la questione sanzionatoria diventa irrilevante.
- In materia processuale tributaria, i termini per impugnare si computano escludendo il dies a quo e includendo il dies ad quem; se la scadenza finale cade di sabato il termine è prorogato al primo giorno non festivo (art.155 c.p.c.).
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