Sentenza del 29/04/2024 n. 304 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRES - Doppia imposizione - SICAV residenti e non - Ritenute sui dividendi percepiti - lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La SICAV lussemburghese ha ricevuto dividendi da società italiane per gli anni 2017-2020 ed è stata assoggettata a ritenuta alla fonte del 26% (pari a €37.271.068,28). Ha chiesto il rimborso sostenendo che la normativa italiana del periodo discriminava gli OICR esteri rispetto agli OICR residenti (questi ultimi esenti da imposizione sui dividendi), violando il principio della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). L'Agenzia ha respinto l'istanza, eccependo carenze documentali, mancata prova della qualifica di beneficiario effettivo e non comparabilità fra OICR esteri e italiani per diversa vigilanza e luogo di svolgimento dell'attività. La controversia è stata decisa in primo grado a favore della SICAV; in appello entrambe le parti hanno proposto gravame.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha rigettato gli appelli dell'Agenzia e della società, confermando la sentenza di primo grado favorevole alla SICAV. Il giudice ha ritenuto provata la residenza fiscale e la qualifica di beneficiario effettivo del fondo (certificati di residenza, certificati UCITS, attestazioni bancarie, bilanci certificati) e ha dichiarato la normativa italiana anteriore al 2021 discriminatoria e incompatibile con il diritto dell'Unione. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare Fidelity Fund, Aberdeen, Santander e altre) che stabilisce la comparabilità delle SICAV residenti e non residenti e l'obbligo per lo Stato di vigilare affinché non si crei doppia imposizione economica. Le spese di questo grado sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - art. 63
Principio di libera circolazione dei capitali: la normativa nazionale che applica una ritenuta sui dividendi pagati a OICR non residenti, esentando invece OICR residenti, costituisce restrizione/discriminazione vietata salvo giustificazioni eccezionali.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - art. 65
Consente deroghe per differenze oggettive di situazione o ragioni imperative di interesse generale, ma tali deroghe non devono costituire discriminazione arbitraria né restrizione dissimulata; la Corte UE richiede che siano adeguatamente motivate e proporzionate.
Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS)
Stabilisce requisiti armonizzati per OICVM/UCITS, incluse condizioni di autorizzazione e vigilanza prudenziale, rafforzando la comparabilità tra fondi armonizzati residenti e non residenti.
Direttiva 2011/61/UE
Regolamenta i gestori di fondi di investimento alternativi e contribuisce all'insieme di regole di vigilanza e gestione applicabili a taluni soggetti interessati, utile a dimostrare la sorveglianza prudenziale sui gestori esteri.
Legge italiana n. 178/2020
Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021)
Ha introdotto, a partire dal 2021, l'esenzione per i proventi distribuiti a OICR istituiti in altri Stati membri/SEE, eliminando la discriminazione di fatto; usata come prova che lo Stato ha riconosciuto l'incompatibilità della disciplina precedente con il diritto UE.
Principi OCSE / posizione su "collective investment vehicles" (CIV)
L'OCSE riconosce che i veicoli di investimento collettivo con personalità giuridica (incluse le SICAV) possono essere considerati beneficiari effettivi dei proventi, supportando la prova di beneficiario effettivo per fini convenzionali e fiscali.
Sentenza Corte di Giustizia UE - Fidelity Fund (C-480/16)
Affermata la sovrapponibilità/comparabilità tra OICR residenti e non residenti quando lo Stato esercita competenza tributaria sui redditi ricevuti da una società residente; lo Stato distributore deve dunque garantire un trattamento equivalente per evitare doppia imposizione economica.
Sentenza Corte di Giustizia UE - Aberdeen (C-303/07)
Ha escluso la legittimità di una ritenuta discriminatoria fatta valere a tutela della 'coerenza del sistema fiscale' quando l'esenzione nazionale non è legata a condizioni che dimostrino una differenza oggettiva di situazione.
Sentenze Corte di Giustizia UE - Santander (cause riunite C-338/11 a C-347/11)
Hanno chiarito i criteri di comparabilità da applicare: occorre confrontare il trattamento fiscale applicato agli OICVM nazionali e a quelli esteri; la situazione dei singoli investitori non è rilevante.
Sentenza Corte di Giustizia UE - Commissione/Belgio (C-387/11) e Commissione/Germania (C-284/09)
Ulteriore giurisprudenza che condanna disparità di trattamento fiscale fra OICR nazionali ed esteri e sottolinea l'obbligo dello Stato distributore di prevenire o attenuare la doppia imposizione economica con trattamenti equivalenti.
Sentenze Corte di Cassazione italiana (es. n. 26535/2022 e n. 21454/2022)
Cass. 8.9.2022 n. 26535; Cass. 6.7.2022 n. 21454
La Suprema Corte italiana ha riconosciuto il diritto al rimborso per fondi esteri che subivano trattamenti peggiorativi rispetto a fondi italiani, affermando la necessità di uniformità o di applicare norme compatibili con l'art. 63 TFUE.
Massime di principio
- Se uno Stato membro applica una ritenuta ai dividendi pagati a OICR non residenti ma esenta gli OICR residenti, è molto probabile che sussista una discriminazione illegittima ai sensi dell'art. 63 TFUE, salvo giustificazioni obiettive, proporzionate e ben dimostrate.
- La comparabilità tra OICR residenti e OICR armonizzati esteri (UCITS) si valuta principalmente con riferimento al rischio di doppia imposizione economica e al trattamento fiscale applicato, non alla forma giuridica o alla diversa autorità di vigilanza nazionale.
- Le giustificazioni basate sulla 'coerenza del sistema fiscale' o sulla prevenzione di abusi devono essere specifiche, proporzionate e mirare a operazioni artificiose; argomentazioni generiche non sono solitamente accolte dalla Corte UE.
- Per provare il diritto al rimborso o la qualifica di beneficiario effettivo è opportuno produrre certificati di residenza fiscale, attestazioni UCITS/armonizzazione, certificazioni bancarie di pagamento dei dividendi e bilanci/relazioni che mostrino l'incasso effettivo dei proventi.
- La giurisprudenza UE prevale sulla normativa nazionale incompatibile: il giudice nazionale deve disapplicare la norma nazionale in contrasto con il diritto UE e, se del caso, riconoscere il rimborso delle ritenute indebite.
- L'intervento legislativo nazionale (es. legge n.178/2020) che elimina la disparità rafforza la tesi della incompatibilità della disciplina precedente, ma il rimedio giudiziale può basarsi sulla disapplicazione della norma anteriore senza necessaria retroattività delle modifiche legislative.
- In controversie analoghe, l'onere probatorio è in larga parte sul contribuente ma può essere soddisfatto con documentazione ordinaria di fondo (certificati di residenza, certificazioni UCITS, estratti bancari, bilanci certificati).
- Quando lo Stato estende la propria tassazione ai redditi ricevuti da OICR non residenti, è tenuto a garantire meccanismi che prevengano la doppia imposizione economica o ad applicare trattamenti equivalenti a quelli riservati agli OICR residenti.
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