Sentenza del 29/04/2024 n. 101 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi locali - Avvisi di accertamento Imu e Tasi - Atti impugnati in primo grado - Individuazione degli enti impositori - Sussiste - Parti necessarie del giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi a un immobile, con contestazione della corretta determinazione della rendita catastale sottostante; il contribuente ha altresì sollevato la questione dell'attribuzione della nuova rendita e della sua mancata notifica
La decisione
il Collegio rileva che gli atti direttamente impugnati in primo grado sono gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Campomarino e pertanto l'Ente locale deve essere considerato parte necessaria del giudizio. Ne consegue che, se la rendita catastale fosse ritenuta viziata, una pronuncia favorevole del giudice non potrebbe avere efficacia nei confronti di un soggetto (il Comune) non intimato in appello; pertanto il Comune va chiamato in causa (e, a seconda dei profili, anche l'Agenzia delle Entrate può essere parte interessata)
Norme richiamate
Normativa IMU/TASI e disciplina catastale
la decisione ricorda che, pur potendo essere centrale la questione della rendita catastale (di competenza catastale), gli atti impositivi comunali restano efficaci solo se il Comune è parte nel giudizio che li riguarda
Principio processuale di necessarietà delle parti
il Collegio applica il principio per cui chi ha emesso l'atto impugnato è parte necessaria del giudizio affinché la pronuncia possa avere effetto nei suoi confronti; in mancanza la decisione sarebbe inefficace verso la parte non intimata
Massime di principio
- Quando si impugnano avvisi di accertamento emessi da un ente pubblico locale (es. IMU/TASI), il Comune che ha emesso gli avvisi è parte necessaria del giudizio e va chiamato in causa, altrimenti la pronuncia non può produrre effetti nei suoi confronti
- Se la controversia verte sulla rendita catastale, è opportuno valutare di chiamare anche l'Agenzia delle Entrate in quanto soggetto che può avere competenza sulla determinazione della rendita
- Se una nuova rendita catastale non è stata previamente notificata al contribuente, questi può impugnare congiuntamente la nuova rendita e gli atti comunali che la applicano; la mancata notifica non impedisce in sé l'impugnazione
- Prima di proporre o proseguire un'appello, controllare sempre chi ha emesso gli atti direttamente impugnati per individuare le parti necessarie: omissioni possono rendere inefficace una pronuncia favorevole
- Strategia processuale pratica: in caso di dubbio, chiedere la chiamata in causa o la riassunzione delle parti interessate (Comune e, se del caso, Agenzia delle Entrate) per assicurare l'efficacia della decisione
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