Cassazione Penale, Ordinanza n. 08491/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di unificazione ex art. 671 c.p.p., aveva applicato per il reato satellite di estorsione tentata un aumento di pena pari ad anni due, mesi sei ed euro 1.800 di multa. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quantum dell'aumento, sostenendo in sostanza che la dosimetria non rispettasse il criterio di proporzionalità. La Corte rileva tuttavia che la motivazione dell'ordinanza giustificava l'aumento facendo riferimento alla gravità della condotta, alle modalità del fatto, al concorso con altro soggetto e allo spessore criminale dell'imputato e del correo; le censure sono quindi ritenute manifestamente infondate e aspecifiche.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Richiamato quale base dell'unificazione in sede esecutiva e della valutazione del reato satellite ai fini della dosimetria della pena.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p., la determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o giuridicamente viziata; non basta opporre una diversa valutazione astratta del criterio di proporzionalità.
- È inammissibile il motivo che si limiti a contestare il quantum della pena senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La motivazione sull'aumento di pena è adeguata quando valorizza elementi concreti come gravità della condotta, modalità esecutive, concorso di persone e spessore criminale dei soggetti coinvolti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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