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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-879/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021. — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe contre Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 14, paragrafo 2 – Persona che esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Contratto di lavoro unico – Datore di lavoro stabilito nello Stato membro di residenza del lavoratore – Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri – Lavoro effettuato in diversi Stati membri durante periodi consecutivi – Presupposti. — Causa C-879/19

Giurisprudenza europea62019CJ0879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i confini dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 in materia di determinazione della legge previdenziale applicabile ai lavoratori che operano oltre frontiera. Un lavoratore assunto con un solo contratto e impiegato in Stati membri diversi, ma in successione e per periodi lunghi in ciascuno Stato, non rientra automaticamente nella categoria di chi esercita di norma un’attività in due o più Stati membri. Quando il lavoro in ciascuno Stato supera i dodici mesi, la deroga non opera e, in linea di principio, torna applicabile la regola generale dello Stato in cui l’attività è svolta.

Determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile a un lavoratore assunto con un solo contratto che svolge, in periodi successivi, attività in diversi Stati membri: esclusione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 quando il lavoro continuativo in ciascuno Stato supera i dodici mesi.

La questione giuridica

Se la nozione di "persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri" di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 comprenda anche un lavoratore che, in forza di un unico contratto di lavoro con un solo datore di lavoro, svolga l’attività in più Stati membri non simultaneamente, ma per periodi di alcuni mesi consecutivi in ciascuno di essi.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non si applica a un lavoratore che, nell’ambito di un unico contratto con un solo datore di lavoro, presti attività in più Stati membri per periodi consecutivi, se i periodi ininterrotti di lavoro svolti in ciascuno Stato superano i dodici mesi: in tal caso la situazione non integra una normale attività in due o più Stati membri, ma resta soggetta, in linea di principio, alla regola generale dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), salvo le verifiche spettanti al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 1, lettera h), regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Regolamento (CEE) n. 574/72
  • Articolo 12 bis, regolamento (CEE) n. 574/72
  • Decisione n. 202 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Determinazione della legislazione applicabile a un lavoratore che opera in più Stati membri in periodi successivi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Il contenzioso opponeva la società FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe all’istituto previdenziale polacco, con intervento del lavoratore interessato, e verteva sulla corretta qualificazione della sua posizione ai fini del rilascio del certificato E 101.

Fatti e procedimento principale

Il lavoratore, cittadino polacco residente in Polonia e dipendente della Format in base a un contratto a tempo determinato dal 20 ottobre 2006 al 31 dicembre 2009, aveva prestato attività prima in Francia, poi nel Regno Unito e quindi di nuovo in Francia. L’istituto previdenziale polacco aveva rifiutato di rilasciare il certificato E 101 per il periodo successivo al 23 dicembre 2007, ritenendo non applicabile l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71. I giudici di merito polacchi avevano condiviso tale impostazione, ma il giudice di cassazione ha ritenuto persistenti dubbi interpretativi.

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema di coordinamento del regolamento n. 1408/71, fondato sul principio dell’unicità della legislazione applicabile e sulla regola generale dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), secondo cui il lavoratore subordinato è soggetto alla legge dello Stato in cui svolge l’attività. L’articolo 14 introduce deroghe per i lavoratori distaccati e per chi esercita di norma attività in due o più Stati membri; rileva inoltre l’articolo 12 bis del regolamento n. 574/72, relativo al certificato E 101.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la nozione di persona che "di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri" comprenda un lavoratore che, nell’ambito di un unico contratto di lavoro, svolga l’attività in Stati diversi in periodi successivi di alcuni mesi, e non simultaneamente o parallelamente.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 14, paragrafo 2, costituisce una deroga alla regola generale dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e va quindi interpretato restrittivamente. Per stabilire se un lavoratore rientri nella norma speciale occorre valutare, tra gli altri elementi, la durata dei periodi di attività, la natura del lavoro e le modalità concrete di esecuzione dei contratti.

Nel caso di specie, sulla base degli elementi del fascicolo, il lavoratore aveva svolto periodi continuativi molto lunghi in un singolo Stato membro, con una permanenza intermedia di breve durata in un altro Stato. La Corte osserva che, anche se l’articolo 14, paragrafo 2, non fissa espressamente limiti temporali, non può essere interpretato in modo da ricomprendere situazioni in cui il lavoro in un solo Stato costituisce in realtà il regime normale dell’interessato. In tal modo si estenderebbe indebitamente una deroga pensata per evitare complicazioni amministrative in situazioni realmente transfrontaliere.

La Corte collega inoltre l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, con quella dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), rilevando che il legislatore ha considerato il distacco temporaneo fino a dodici mesi come ipotesi eccezionale giustificata. Per coerenza sistematica, quando i periodi continuativi in ciascuno Stato superano i dodici mesi, la situazione non rientra nella nozione di attività esercitata di norma in due o più Stati membri.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non si applica a una persona che, in base a un unico contratto con un solo datore di lavoro, lavori per diversi mesi consecutivi soltanto nel territorio di ciascuno di più Stati membri, quando la durata dei periodi ininterrotti di lavoro in ciascuno Stato supera i dodici mesi. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto tale durata e, in caso di esclusione della deroga, applicare la regola generale dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

Principio affermato

La nozione di lavoratore che esercita di norma un’attività subordinata in due o più Stati membri non copre il caso di un unico rapporto di lavoro svolto successivamente in diversi Stati per periodi lunghi e separati, se in ciascuno di essi l’attività continuativa supera i dodici mesi; in tale ipotesi, non opera la deroga dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialelavoratori distaccaticoordinamento dei sistemi di sicurezza socialelibera circolazione dei lavoratori

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