Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-707/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 maggio 2021. — K.S. contro A.B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di copertura per i danni alle cose – Portata – Normativa di uno Stato membro che limita l’obbligo di copertura delle spese di traino del veicolo sinistrato a quelle sostenute nel territorio di tale Stato membro e le spese di stazionamento a quelle rese necessarie da un’indagine penale o per qualsiasi altro motivo. — Causa C-707/19

Giurisprudenza europea62019CJ0707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE in una controversia tra il proprietario di un veicolo sinistrato e l’assicuratore del responsabile civile. Ha ritenuto incompatibile con il diritto UE una regola nazionale che limita al solo territorio dello Stato membro il rimborso delle spese di traino, perché tale criterio può discriminare i non residenti. Ha invece ammesso la limitazione delle spese di stazionamento, purché non vi sia disparità di trattamento basata sulla residenza.

Assicurazione RC auto: incompatibilità con l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE di una limitazione territoriale del rimborso delle spese di traino del veicolo danneggiato; condizioni di legittimità della limitazione delle spese di stazionamento.

La questione giuridica

Se l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE osti a una normativa nazionale che, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria RC auto, limita il rimborso delle spese di traino del veicolo sinistrato ai soli traini effettuati nel territorio dello Stato membro e consente il rimborso delle spese di stazionamento solo quando lo stazionamento sia necessario per un’indagine penale o per altro motivo; e, in caso affermativo, se e in quale misura uno Stato membro possa comunque limitare tale responsabilità.

Principio di diritto

L’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE osta a una normativa nazionale che subordini la copertura obbligatoria delle spese di traino del veicolo danneggiato al fatto che il traino avvenga nel territorio dello Stato membro, poiché una simile limitazione introduce una disparità di trattamento tra persone lese residenti e non residenti e compromette l’obiettivo della direttiva di garantire una tutela comparabile delle vittime dei sinistri automobilistici. Restano invece ammesse limitazioni del rimborso delle spese di traino purché non fondate su criteri territoriali. Quanto alle spese di stazionamento, l’articolo 3 non osta a una limitazione della copertura a casi in cui lo stazionamento sia necessario per un’indagine penale o per altro motivo, a condizione che la disciplina si applichi senza differenze di trattamento in base allo Stato membro di residenza del proprietario o detentore del veicolo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2009/103/CE

Assicurazione RC auto: spese di traino e spese di stazionamento dopo un sinistro transfrontaliero

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) e riguarda l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto. La Corte è chiamata a stabilire se una normativa lettone che limita il rimborso delle spese di traino e di stazionamento del veicolo danneggiato sia compatibile con gli obiettivi della direttiva.

Fatti e procedimento principale

Il sinistro si è verificato in Lettonia e ha coinvolto un veicolo e un semirimorchio appartenenti a K.S., immatricolati in Polonia. Dopo l’incidente, il mezzo è stato collocato in un parcheggio in Lettonia e successivamente trainato in Polonia. L’assicuratore del responsabile civile ha rimborsato solo parte delle spese di traino sostenute in Lettonia, rifiutando invece il rimborso delle spese di stazionamento e delle spese di traino verso la Polonia.

K.S. ha chiesto al giudice polacco la condanna dell’assicuratore al pagamento delle somme residue. La compagnia ha replicato che, secondo il diritto lettone applicabile, erano dovute soltanto le spese di traino sostenute nel territorio lettone e le spese di stazionamento necessarie per un procedimento penale o altro motivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 2 della direttiva 2009/103/CE, che collega la disciplina dell’assicurazione auto alla libera circolazione di persone e veicoli;
  • il considerando 20, che afferma l’esigenza di un trattamento comparabile delle vittime dei sinistri automobilistici indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui l’incidente è avvenuto;
  • l’articolo 1, che definisce, tra l’altro, il concetto di "veicolo" e di "persona lesa";
  • l’articolo 3, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da assicurazione e stabilisce che tale assicurazione copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

  • se l’articolo 3 della direttiva imponga agli Stati membri di garantire la copertura di tutti i danni, incluse le spese di traino verso lo Stato d’origine e le spese di parcheggio forzato;
  • se, in caso di risposta affermativa, gli Stati membri possano comunque limitare tale responsabilità.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto la distinzione tra:

  • l’obbligo di copertura assicurativa dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli, che è definito dal diritto dell’Unione;
  • la disciplina del risarcimento in quanto tale, che resta in linea di principio materia del diritto nazionale.

Gli Stati membri conservano quindi una certa autonomia nel definire i regimi di responsabilità civile, ma devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione e senza compromettere l’effetto utile della direttiva 2009/103/CE, la cui finalità è la tutela delle vittime dei sinistri e la garanzia di un trattamento comparabile delle vittime indipendentemente dal luogo del sinistro.

Quanto alle spese di traino, la Corte osserva che una regola che ne limita la copertura ai soli traini effettuati nel territorio dello Stato membro può portare, in concreto, a un rimborso solo parziale per una persona non residente che debba trainare il veicolo nel proprio Stato di residenza. Al contrario, una persona residente nello Stato dell’incidente potrebbe ottenere la copertura integrale del traino fino alla propria residenza o al luogo di riparazione. Ne deriva una discriminazione basata sulla residenza, non giustificabile dalla direttiva.

La Corte precisa tuttavia che resta ferma la possibilità per lo Stato membro di limitare il rimborso delle spese di traino senza fare ricorso a criteri territoriali, ad esempio in presenza di costi sproporzionati.

Per le spese di stazionamento, la Corte rileva che dal fascicolo non emerge una distinzione tra residenti e non residenti. Spetta comunque al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, lo stazionamento fosse effettivamente necessario per altro motivo e se la norma nazionale sia applicata in modo non discriminatorio in base alla residenza.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE:

  • osta a una disposizione nazionale che copre obbligatoriamente le spese di traino del veicolo danneggiato solo quando il traino avvenga nel territorio di quello Stato membro;
  • non osta a una disposizione nazionale che copre le spese di stazionamento solo se necessario nell’ambito di un’indagine penale o per altro motivo, purché la limitazione si applichi senza differenze di trattamento in base allo Stato membro di residenza del proprietario o detentore del veicolo.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che la disciplina UE sull’assicurazione RC auto non armonizza integralmente i regimi nazionali di responsabilità civile, ma vieta soluzioni che, sotto il profilo dell’obbligo assicurativo, producano discriminazioni tra vittime residenti e non residenti o compromettano la tutela comparabile garantita dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autoresponsabilità civile automobilisticarisarcimento del dannodiscriminazione per residenzalibera circolazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.