Cassazione Penale, Ordinanza n. 17649/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva accolto la richiesta di concordato in appello e rideterminato la pena. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancata motivazione della Corte territoriale sulla insussistenza di cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che, secondo l'orientamento consolidato, nel concordato in appello il controllo del giudice di secondo grado non deve estendersi alle questioni coperte da rinuncia ai motivi di appello, né alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre, in sede di legittimità sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, non già doglianze sui motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena se non si traduca in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso censurava solo la mancata motivazione sulle cause di non punibilità, è stato dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli proponibili avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. in sede di concordato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando il principio della colpa nella proposizione del ricorso desumibile dalla giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, il controllo del giudice resta circoscritto ai profili non rinunciati e la sentenza resa in base all'accordo è impugnabile solo per vizi specifici.
art. 129 c.p.p.
Le cause di proscioglimento non devono essere oggetto di autonoma motivazione nel caso di concordato in appello, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando il motivo non è tra quelli deducibili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
Ha reintrodotto il cd. patteggiamento in appello, cioè il concordato in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione per cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione motivi di appello espressamente rinunciati dall'imputato.
- La mancata motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, un vizio deducibile contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello.
- Sono ammissibili solo le censure che attengono alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- I vizi relativi alla quantificazione della pena sono deducibili in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando non emergano assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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