Sentenza del 30/01/2020 n. 1322 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n.94/2020 TRIBUTI LOCALI - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Presupposto individuato dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presunzione relativa di tassabilità - Deroghe alla tassazione - Riduzioni delle tariffe - Natura - Eccezioni alla regola generale della soggezione - Deduzione dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARES 2014 per mancato riconoscimento di esenzioni/area non produttiva di rifiuti e mancata applicazione di riduzioni tariffarie. La ricorrente ha contestato: a) la determinazione della base imponibile che avrebbe considerato l'intera superficie dell'esercizio senza escludere aree non produttive di rifiuti; b) la mancata applicazione delle riduzioni previste in ragione della presenza di un cantiere e di una presunta interruzione del servizio di raccolta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che il presupposto impositivo (occupazione o detenzione di locali/aree) ai sensi dell'art. 62 D.lgs. 507/1993 sussista e che le deroghe o riduzioni previste non operino automaticamente: spettava al contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le condizioni di inutilizzabilità o le circostanze che giustificano esenzioni/riduzioni, fornendo elementi oggettivi o documentazione. In assenza di collaborazione la Società concessionaria/Ente ha svolto verifiche ai sensi dell'art. 73 e ha legittimamente fondato l'accertamento su presunzioni semplici. L'atto impugnato è risultato adeguatamente motivato. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
L'art. 62 individua il presupposto impositivo nella mera occupazione/detenzione di locali e aree; le esenzioni sono deroghe non automatiche e richiedono che il contribuente le denunci originariamente o in variazione e le provi con elementi oggettivi.
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 66
Prevede riduzioni tariffarie applicabili in particolari ipotesi; la Corte territoriale rileva che tali riduzioni non scattano automaticamente per il semplice verificarsi della situazione di fatto, ma devono essere dedotte e documentate dal contribuente nella denuncia.
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 70
Stabilisce l'obbligo di presentare la denuncia unica dei locali e delle aree tassabili entro il termine previsto (20 gennaio dall'inizio dell'occupazione/detenzione) con i modelli comunali: è il momento procedurale in cui devono essere indicate eventuali cause di esenzione o riduzione.
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 73
Attribuisce ai Comuni poteri di verifica della dichiarazione, incluso l'invito a produrre documentazione, l'accesso agli immobili per rilevare destinazione e misura delle superfici e l'uso di tali poteri per formare l'accertamento in caso di inadempimento del contribuente.
Codice Civile - artt. 2727 e 2729
Permettono l'utilizzo di presunzioni semplici (probatorie) nella formazione della prova; il giudice tributario può fondare l'accertamento su presunzioni semplici se il contribuente non collabora e non produce la documentazione richiesta.
Massime di principio
- La tassa sui rifiuti (TARSU/TARES/TARI) è dovuta per la mera occupazione o detenzione di locali/aree; il titolo giuridico non incide sul presupposto impositivo.
- Esenzioni o riduzioni previste dalla legge non sono automatiche: il contribuente deve dichiarare tali circostanze nella denuncia originaria o in quella di variazione e fornire elementi oggettivi o documentazione probante.
- Il contribuente ha l'onere della prova rispetto a condizioni di inutilizzabilità o a fatti che giustificano riduzioni/esenzioni; l'omessa collaborazione rende legittimo per l'Ente l'accertamento fondato su presunzioni semplici.
- I Comuni possono svolgere attività istruttoria (richiesta documentazione, accesso ai locali, questionari) ai sensi dell'art. 73 e trasformare le risultanze in elemento di prova per l'accertamento.
- Interruzioni del servizio di raccolta, cantieri o altre situazioni fattuali non determinano automaticamente l'esenzione o la riduzione della tassa: devono essere tempestivamente denunciate e documentate dal contribuente.
- In contenzioso tributario relativo alla tassa sui rifiuti, la motivazione dell'atto di accertamento è adeguata se descrive l'iter istruttorio e le ragioni delle deduzioni, soprattutto quando il contribuente non ha fornito prova contraria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 59 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 gen 2020Sentenza del 30/01/2020 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →