Sentenza del 29/09/2016 n. 15908 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato l'esito concreto di una sentenza, né sono indicati le parti, gli importi o il dispositivo. È tuttavia affermato che le società coinvolte nella scissione restano obbligate in solido per i debiti derivanti da violazioni anteriori alla scissione, incluse le relative sanzioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia il principio secondo cui, in caso di scissione societaria, anche parziale, ciascuna società o ente risultante dalla scissione risponde in solido delle somme dovute per violazioni commesse prima della data in cui la scissione produce effetti. La responsabilità solidale comprende anche le sanzioni amministrative, non soltanto il tributo o l'importo principale.
Norme richiamate
Norma sulla responsabilità solidale in caso di scissione societaria
In caso di scissione, anche parziale, di società od enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto
La scissione non elimina né limita, per i debiti anteriori, la responsabilità delle società coinvolte: ciascuna può essere chiamata a pagare l'intero importo dovuto, salvo i successivi rapporti interni di rivalsa.
Principio di estensione della responsabilità alle sanzioni
Le società obbligate sono responsabili anche per le sanzioni
La responsabilità solidale riguarda anche le sanzioni connesse alle violazioni commesse prima dell'efficacia della scissione, oltre agli importi tributari o principali.
Massime di principio
- In una scissione societaria, occorre verificare la data di efficacia dell'operazione e confrontarla con la data delle violazioni: per le violazioni anteriori, le società coinvolte possono rimanere solidalmente responsabili.
- La responsabilità può comprendere sia il debito principale sia le sanzioni amministrative, quindi la scissione non costituisce, di regola, uno strumento per sottrarsi alle conseguenze di violazioni pregresse.
- L'amministrazione può pretendere l'intero importo da ciascun obbligato solidale; la ripartizione definitiva del debito tra le società riguarda principalmente i rapporti interni.
- Poiché il testo non contiene il dispositivo né identifica ricorrente e resistente, non è possibile determinare con certezza l'esito processuale o il vincitore della specifica controversia.
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