Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 3133 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Riparto delle spese di lite - Compensazione delle spese giudiziali in assenza di reciproca soccombenza - Necessaria sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni - Obbligo di motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla ripartizione delle spese di lite e, in particolare, sulla richiesta di compensazione delle spese processuali nonostante non sussistesse reciproca soccombenza. Il ricorrente deduceva che l'atto impugnato riguardava un credito ormai prescritto e che, per tale motivo, andasse disposta la compensazione delle spese o altrimenti una diversa ripartizione.

La decisione

La Corte ha stabilito che la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, è ammissibile solo quando ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, ragioni che il giudice deve espressamente indicare nella motivazione. Ha inoltre precisato che l'accertamento della prescrizione del credito non costituisce, di per sé, una grave o eccezionale ragione giustificativa della compensazione. Pertanto la notifica di un sollecito per un credito ormai prescritto, ancorché abbia costretto il contribuente a impugnare per evitare l'acquisizione di definitività, non giustifica la deroga al principio della soccombenza; la richiesta di compensazione è stata respinta.

Norme richiamate

  • c.p.c., art. 92

    comma 2, come modificato dalla legge n. 69/2009

    La compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve esplicitare nella motivazione; la semplice prescrizione del credito non è tale ragione.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese senza reciproca soccombenza è l'eccezione: occorrono motivate, gravi ed eccezionali ragioni ai sensi di art. 92 c.p.c.
  • L'accertamento della prescrizione di un credito tributario, da solo, non costituisce ragione sufficiente per compensare le spese; il contribuente non ottiene automaticamente la compensazione per il fatto che il credito fosse prescritto.
  • La notifica di un sollecito per un credito prescritto che costringe il contribuente ad impugnare per evitare la definitività non è di per sé motivo per dergare al criterio della soccombenza.
  • Se si intende chiedere la compensazione delle spese in casi analoghi, è necessario documentare e motivare circostanze effettivamente gravi ed eccezionali (es. condotte processuali gravemente dilatorie o abnormi, comportamento colposo o doloso dell'amministrazione, elementi di eccezionale rilevanza fattuale o procedurale) e richiamarle espressamente nella fase decisionale.
  • In sede di difesa, il privato dovrebbe valutare tempestivamente la possibilità di eccezioni processuali e raccogliere prove delle condotte dell'amministrazione che possano giustificare l'eccezionalità richiesta dall'art. 92 c.p.c.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.