Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00975/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di condanna al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di emolumenti per prestazioni di lavoro subordinato, accolta solo parzialmente in primo grado e poi confermata nel rigetto dell'appello. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova quando ha escluso la prova di un legame solidaristico e affettivo tra le parti, elemento che secondo il ricorrente emergeva già dagli atti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe aderito acriticamente alla valutazione del primo giudice sulla prova della subordinazione, fondata su testimonianze e documenti, senza considerare che mancavano gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, in particolare onerosità e subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha affermato che, una volta accertata la subordinazione, spetta a chi allega la gratuità della prestazione, quale fatto modificativo o estintivo, dimostrarne i presupposti; inoltre ha escluso che operi una presunzione generale di gratuità della prestazione lavorativa resa in ambito familiare dal convivente. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del riparto dell'onere probatorio, la questione del legame solidaristico o affettivo tra le parti, osservando che la Corte d'appello aveva comunque ritenuto generiche e irrilevanti le allegazioni dell'appellante sulla gratuità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge, in realtà contestava la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto sull'esistenza del rapporto subordinato, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., che però non era stato correttamente dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova: una volta provata la subordinazione, grava su chi eccepisce la gratuità della prestazione l'onere di provarne i fatti costitutivi come fatto modificativo o estintivo del credito.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato; la Corte osserva che la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per censurare la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul fatto è ammesso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che deduca il vizio di omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato discusso nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come requisito di specificità per il ricorso che denunci omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la parte che intenda sostenere la gratuità della prestazione deve provarne specificamente i fatti costitutivi, trattandosi di fatto modificativo o estintivo del credito retributivo.
  • Non opera una presunzione generale di gratuità della prestazione lavorativa svolta in ambito familiare o convivenziale: la gratuità deve essere dimostrata in concreto e non può essere affermata in via automatica per il solo contesto relazionale tra le parti.
  • La contestazione della valutazione delle prove e dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro non integra, di regola, un motivo di violazione di legge, ma investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la puntuale indicazione del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare genericamente che il giudice non abbia valorizzato tutti gli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.