Cassazione Civile, Ordinanza n. 15372/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio di una società di persone una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP 2006, fondata su un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per maggior reddito e non impugnato, quindi divenuto definitivo. Separatamente, al socio era stato notificato anche un avviso di accertamento sul proprio reddito di partecipazione, da lui impugnato in altro giudizio, nel quale aveva ottenuto sentenza favorevole di annullamento in primo grado. Nel giudizio sulla cartella, il contribuente deduceva: 1) la violazione delle norme sul reddito di società di persone e sui rapporti tra società e soci, sostenendo che l'annullamento dell'accertamento presupposto o comunque l'esito favorevole nel giudizio sul reddito di partecipazione dovesse essere opponibile anche alla cartella; 2) la violazione delle norme sulla riscossione, affermando che l'esito favorevole del giudizio sull'atto presupposto rendeva illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella, anche se l'avviso rivolto alla società non era stato impugnato; 3) la violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla riunione dei giudizi, sostenendo che l'impugnazione del socio avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e la riunione dei procedimenti. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che la sentenza favorevole nel giudizio sul reddito di partecipazione producesse effetti solo tra socio e Amministrazione, ma non potesse incidere sulla cartella emessa per effetto della definitività dell'accertamento societario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, in tema di riscossione, la sentenza che annulla l'atto impositivo presupposto rende illegittima la cartella e l'iscrizione a ruolo, perché viene meno il titolo della pretesa tributaria, e che la definitività dell'accertamento societario nei confronti della società non impedisce al socio di opporre l'esito favorevole del giudizio relativo all'atto presupposto, anche per contestare gli atti della riscossione. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo di ricorso
viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge commesse dal giudice di merito.
art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento del reddito della società di persone e dei soci.
art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente per la imputazione del reddito di partecipazione ai soci.
art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere che la sentenza favorevole sul tributo presupposto rende illegittima la riscossione.
art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente come norma sulla riscossione e sulla legittimazione rispetto alla cartella.
art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al litisconsorzio necessario nel processo tributario e alla partecipazione delle parti chiamate in causa.
art. 39 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità di riunire i giudizi in presenza di connessione.
Massime di principio
- In tema di riscossione tributaria, la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo diventano illegittime quando viene annullato con sentenza l'atto impositivo presupposto, perché la pronuncia fa venir meno il titolo della pretesa, anche prima del passaggio in giudicato.
- Nel processo tributario relativo al socio di una società di persone, la mancata impugnazione dell'accertamento emesso nei confronti della società non impedisce al socio di contestare, nel proprio giudizio, l'invalidità di quell'accertamento quale presupposto dell'imposizione a suo carico e degli atti della riscossione.
- La definitività dell'avviso di accertamento nei confronti della società non preclude, di per sé, che il socio opponga l'esito favorevole ottenuto nel giudizio relativo al proprio reddito di partecipazione per contestare la cartella fondata sul medesimo presupposto impositivo.
- La chiamata in causa di soggetti non più legittimati a impugnare autonomamente l'atto non può risolversi in un'attività processuale inutile: se la partecipazione al giudizio è ammessa, la relativa sentenza deve poter essere opposta anche agli uffici ai fini dell'impugnazione degli atti consequenziali.
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