Regolamento (UE) 2019/724
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la ripartizione dei compiti tra Stati membri nella procedura di rinnovo delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Introduce la possibilità che, in casi eccezionali, un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore, senza nominare un correlatore, e adegua di conseguenza le regole procedurali del regolamento (UE) n. 844/2012. Vengono inoltre riassegnate le valutazioni di glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin, con l’obiettivo di distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro tra gli Stati membri.
Modifica la ripartizione tra Stati membri della valutazione, ai fini del rinnovo, di alcune sostanze attive fitosanitarie e chiarisce che, in casi eccezionali, più Stati membri possono agire congiuntamente come Stato membro relatore.
Ambito di applicazione
Si applica alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti sui produttori che presentano la domanda di rinnovo e sugli Stati membri incaricati della valutazione. Riguarda in particolare le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin, nonché le regole procedurali per la presentazione e l’esame dei fascicoli supplementari. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; non disciplina l’immissione sul mercato in generale, ma solo la ripartizione dei compiti valutativi nella procedura di rinnovo.
Modifica della ripartizione delle valutazioni per il rinnovo di sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento interviene su due atti di esecuzione collegati alla procedura di rinnovo delle sostanze attive prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è duplice: da un lato, riassegnare alcune sostanze attive tra Stati membri per garantire una distribuzione equilibrata del lavoro; dall’altro, chiarire che, in casi eccezionali, la funzione di Stato membro relatore può essere svolta congiuntamente da più Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 686/2012 disciplina la ripartizione delle valutazioni tra Stati membri ai fini del rinnovo, mentre il regolamento (UE) n. 844/2012 stabilisce le regole procedurali per l’attuazione della procedura di rinnovo. La Commissione evidenzia che, per alcune sostanze attive con scadenza di approvazione compresa tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, la valutazione non era ancora stata assegnata oppure era opportuno riassegnarla; inoltre, in presenza di valutazioni particolarmente onerose o complesse, può essere opportuno un gruppo di Stati membri in luogo di un singolo relatore con correlatore.
Nuovo modello di assegnazione: relatore singolo o gruppo di Stati membri
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 686/2012 viene sostituito per prevedere espressamente che la valutazione, ai fini del rinnovo, sia assegnata:
- a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore, oppure
- a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.
Nel secondo caso non viene nominato alcun correlatore. L’allegato del regolamento è aggiornato per riportare, dove necessario, il gruppo di Stati membri incaricato, in ordine alfabetico nella lingua nazionale.
Assegnazioni specifiche delle sostanze attive
L’allegato modifica le assegnazioni per quattro sostanze attive:
- glifosato: affidato a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente come relatore, indicati come FR, HU, NL, SE;
- imazamox: assegnato alla Grecia (EL) come Stato membro relatore e all’Italia (IT) come Stato membro correlatore;
- lambda-cialotrina: riassegnata alla Grecia (EL) come relatore e alla Francia (FR) come correlatore;
- pendimetalin: assegnata alla Svezia (SE) come relatore e ai Paesi Bassi (NL) come correlatore.
Adeguamenti procedurali nel regolamento (UE) n. 844/2012
La disciplina della domanda di rinnovo viene adattata per riflettere la nuova possibilità del relatore collettivo. In particolare, il produttore deve presentare la domanda di rinnovo al più tardi tre anni prima della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva, allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore indicati nell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012, oppure a ciascuno degli Stati membri del gruppo che agisce congiuntamente come relatore.
Nei casi in cui opera un gruppo di Stati membri:
- non viene nominato alcun Stato membro correlatore;
- tutti i riferimenti allo “Stato membro relatore” nel regolamento (UE) n. 844/2012 devono intendersi riferiti al gruppo;
- gli Stati membri del gruppo devono accordarsi, prima della scadenza del termine per la domanda, sulla ripartizione dei compiti e del carico di lavoro;
- gli Stati membri del gruppo devono adoperarsi per raggiungere un consenso durante la valutazione.
Gestione dei disaccordi e contenuto della valutazione
L’articolo 11, paragrafo 2, lettera h), viene modificato per chiarire che, nel rapporto finale, devono essere indicati:
- i punti sui quali lo Stato membro correlatore non concorda con la valutazione del relatore; oppure
- nei casi di gruppo di Stati membri, i punti in cui non è stato raggiunto un accordo tra gli Stati membri del gruppo.
Tasse e diritti
È inserito l’articolo 13 bis nel regolamento (UE) n. 844/2012, che conferma la possibilità per gli Stati membri di richiedere tasse e diritti ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di coprire i costi connessi con le attività svolte nell’ambito della procedura di rinnovo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova regola di assegnazione delle valutazioni nel regolamento (UE) n. 686/2012
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 686/2012 è sostituito: per la procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva è assegnata a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore, oppure, se indicato nell’allegato, a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore. In quest’ultimo caso non è nominato alcun correlatore.
Riassegnazione delle sostanze attive nell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012
L’allegato è modificato per aggiornare le assegnazioni: glifosato è affidato a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente come relatore, indicati come FR, HU, NL e SE; imazamox è assegnato alla Grecia come relatore e all’Italia come correlatore; lambda-cialotrina è assegnata alla Grecia come relatore e alla Francia come correlatore; pendimetalin è assegnato alla Svezia come relatore e ai Paesi Bassi come correlatore.
Adattamento della procedura di rinnovo nel regolamento (UE) n. 844/2012
L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato per prevedere che il produttore presenti la domanda di rinnovo almeno tre anni prima della scadenza dell’approvazione alla coppia relatore/correlatore indicata nell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012, oppure a ciascuno degli Stati membri del gruppo che agisce congiuntamente come relatore. Nei casi di gruppo di Stati membri, non si nomina un correlatore e tutti i riferimenti allo Stato membro relatore si intendono riferiti al gruppo; gli Stati membri del gruppo devono accordarsi sulla ripartizione dei compiti e del carico di lavoro prima della scadenza del termine per la domanda e devono adoperarsi per raggiungere un consenso durante la valutazione.
Chiarimento sui punti di disaccordo nella valutazione
L’articolo 11, paragrafo 2, lettera h), è sostituito per richiedere che il rapporto finale indichi, se del caso, i punti sui quali il correlatore non concorda con la valutazione del relatore oppure, nei casi di gruppo di Stati membri, i punti in cui non è raggiunto un accordo tra gli Stati membri del gruppo.
Tasse e diritti
È inserito l’articolo 13 bis nel regolamento (UE) n. 844/2012, che precisa che gli Stati membri possono esigere tasse e diritti ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per coprire i costi delle attività svolte in applicazione del regolamento di rinnovo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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