Regolamento (UE) 2019/760
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è limitata agli integratori alimentari, con specifici livelli massimi d’uso per diverse fasce di età e con un requisito specifico di etichettatura. Sono inoltre fissate le specifiche di composizione e i criteri microbiologici del nuovo alimento.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendano utilizzare la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica nell’Unione europea, esclusivamente come nuovo alimento autorizzato e nei limiti previsti dall’allegato. L’uso autorizzato riguarda gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, con esclusione degli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e consente l’immissione sul mercato dell’Unione della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica. La misura si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda era stata presentata da Skotan SA il 10 aprile 2017 all’autorità competente polacca, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, riguardando l’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica negli integratori alimentari. La relazione di valutazione iniziale del 15 novembre 2017 aveva concluso per la conformità ai criteri dei nuovi prodotti alimentari; successivamente, in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, la domanda è stata trattata come domanda presentata ai sensi del nuovo regime. Il 22 giugno 2018 la Commissione ha consultato l’EFSA, che il 17 gennaio 2019 ha adottato un parere scientifico positivo sulla sicurezza del nuovo alimento.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, con esclusione degli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il regolamento precisa inoltre che l’autorizzazione è concessa senza pregiudizio per le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, che continuano quindi ad applicarsi integralmente al prodotto e al suo impiego.
Condizioni d’uso e limiti quantitativi
L’allegato del regolamento fissa i livelli massimi di impiego della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica negli integratori alimentari:
- 6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale;
- 3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni.
Tali limiti costituiscono condizione essenziale dell’autorizzazione e delimitano l’uso lecito del nuovo alimento sul mercato UE.
Requisiti di etichettatura
Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, la denominazione da indicare in ეტichetta è obbligatoriamente "biomassa di lievito Yarrowia lipolytica uccisa col calore". Si tratta di un requisito specifico aggiuntivo, volto a garantire una corretta informazione al consumatore e a qualificare in modo univoco la natura del nuovo alimento.
Specifiche tecniche e criteri microbiologici
L’allegato definisce la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica come biomassa essiccata e uccisa col calore. Sono inoltre stabilite specifiche compositive e microbiologiche che l’operatore deve rispettare:
- proteine: 45-55 g/100 g;
- fibre alimentari: 24-30 g/100 g;
- zuccheri: < 1,0 g/100 g;
- grassi: 7-10 g/100 g;
- ceneri totali: ≤ 12 %;
- tenore di acqua: ≤ 5 %;
- tenore di materia secca: ≥ 95 %;
- conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 5x10^3 CFU/g;
- conteggio dei lieviti e delle muffe: ≤ 10^2 CFU/g;
- cellule vitali di Yarrowia lipolytica: < 10 CFU/g, con limite di rilevazione;
- coliformi: ≤ 10 CFU/g;
- Salmonella spp.: assenza in 25 g.
Il testo precisa che la prova sulle cellule vitali di Yarrowia lipolytica va effettuata subito dopo il trattamento termico e che devono essere predisposte misure per prevenire la contaminazione crociata durante l’imballaggio e/o la conservazione.
Modifica dell’elenco dell’Unione e decorrenza
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per inserire la nuova voce nelle tabelle dedicate ai nuovi alimenti autorizzati e alle specifiche. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e iscrizione nell’elenco UE
L’articolo 1 inserisce la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica, come specificata nell’allegato, nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione vale nei limiti delle condizioni d’uso, dei requisiti di etichettatura e delle specifiche tecniche riportate nell’allegato.
Condizioni d’uso negli integratori alimentari
L’uso autorizzato riguarda gli integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I livelli massimi autorizzati sono pari a 6 g/giorno per i bambini dai 10 anni in su, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale, e a 3 g/giorno per i bambini tra 3 e 9 anni.
Etichettatura specifica
La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "biomassa di lievito Yarrowia lipolytica uccisa col calore".
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato definisce il nuovo alimento come biomassa di lievito Yarrowia lipolytica essiccata e uccisa col calore. Sono fissati parametri compositivi e microbiologici, tra cui proteine 45-55 g/100 g, fibre alimentari 24-30 g/100 g, zuccheri < 1,0 g/100 g, grassi 7-10 g/100 g, ceneri totali ≤ 12 %, tenore di acqua ≤ 5 %, tenore di materia secca ≥ 95 %, conta dei microrganismi aerobi totali ≤ 5x10^3 CFU/g, lieviti e muffe ≤ 10^2 CFU/g, cellule vitali di Yarrowia lipolytica < 10 CFU/g, coliformi ≤ 10 CFU/g e assenza di Salmonella spp. in 25 g.
Misure contro la contaminazione crociata
Il controllo delle cellule vitali di Yarrowia lipolytica deve essere effettuato subito dopo il trattamento termico e devono essere predisposte misure per prevenire la contaminazione crociata durante l’imballaggio e/o la conservazione del nuovo alimento.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per inserire la nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).
Rapporto con la direttiva 2002/46/CE
L’articolo 1, paragrafo 3, precisa che l’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, che continua a disciplinare gli integratori alimentari.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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