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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1935

Regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione del 13 maggio 2019 recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica la direttiva (UE) 2016/97 per aggiornare, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, gli importi di riferimento relativi all’assicurazione di responsabilità professionale e alla capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi. L’adeguamento deriva da una revisione periodica affidata all’EIOPA ed è fondato sull’aumento del 4,03% registrato tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017. L’applicazione è differita di sei mesi dalla data di entrata in vigore, così da consentire agli Stati membri e agli operatori di adeguarsi.

Adegua gli importi minimi di base per l’assicurazione di responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsti dalla direttiva (UE) 2016/97.

Ambito di applicazione

Si applica agli intermediari assicurativi e riassicurativi soggetti alla direttiva (UE) 2016/97 e, indirettamente, agli Stati membri chiamati ad adeguare le rispettive disposizioni nazionali di attuazione. Riguarda i requisiti minimi di copertura assicurativa per la responsabilità professionale e di capacità finanziaria; non disciplina altri profili della distribuzione assicurativa. L’applicazione è differita di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo è rilevante ai fini del SEE e si applica in tutti gli Stati membri.

Adeguamento degli importi minimi per gli intermediari assicurativi e riassicurativi

Il regolamento delegato interviene sulla direttiva (UE) 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa per aggiornare gli importi minimi relativi all’assicurazione per la responsabilità professionale e alla capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi. L’intervento è motivato dalla necessità di mantenere tali soglie allineate all’andamento dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Contesto e base normativa

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/97. Nei considerando si precisa che l’EIOPA è tenuta a riesaminare periodicamente gli importi di base e che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, l’indice europeo dei prezzi al consumo per l’Unione è aumentato del 4,03%. Tale variazione giustifica l’adeguamento in aumento degli importi minimi previsti dalla direttiva.

Assicurazione per la responsabilità professionale

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/97. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere coperti da un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione, oppure da una garanzia equivalente per i danni causati da negligenza professionale, per almeno:

  • 1 300 380 EUR per ciascun sinistro;
  • 1 924 560 EUR all’anno complessivamente per tutti i sinistri.

L’obbligo non opera quando la copertura è già fornita dall’impresa di assicurazione, di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale l’intermediario agisce o è autorizzato ad agire, oppure quando tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per gli atti dell’intermediario.

Capacità finanziaria permanente

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97. L’intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati, con un minimo assoluto di 19 510 EUR.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è tuttavia differita di 6 mesi dalla data di entrata in vigore, così da consentire agli Stati membri di adeguare le norme nazionali e agli intermediari di predisporre le misure necessarie. Il testo dichiara inoltre la propria obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento dell’assicurazione per la responsabilità professionale

L’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/97 è sostituito: gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono disporre di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione, o di analoga garanzia contro i danni derivanti da negligenza professionale, per un importo minimo di 1 300 380 EUR per ciascun sinistro e di 1 924 560 EUR all’anno per tutti i sinistri complessivamente considerati. L’obbligo non si applica quando tale copertura o garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, riassicurazione o altra impresa per conto della quale l’intermediario agisce o è autorizzato ad agire, oppure quando detta impresa abbia assunto la piena responsabilità per gli atti dell’intermediario.

Adeguamento della capacità finanziaria permanente

L’articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97 è sostituito: gli intermediari devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati e, in ogni caso, non inferiore a 19 510 EUR.

Base giuridica e finalità dell’adeguamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione in base all’articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/97. La revisione degli importi tiene conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo calcolato da Eurostat; nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2017 l’incremento è stato pari al 4,03%, che giustifica l’adeguamento degli importi di base.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere da una data corrispondente a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore. È inoltre richiamata la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniintermediazione assicurativavigilanza finanziariadiritto dell'unione europea

Testo integrale

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