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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/759

Regolamento (UE) 2019/759 della Commissione, del 13 maggio 2019, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una disciplina transitoria per le importazioni di prodotti composti, al fine di garantire continuità normativa fino all’applicazione delle nuove regole unionale in materia di sanità animale. La misura proroga e armonizza il periodo di deroga alle prescrizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. L’obiettivo dichiarato è assicurare coerenza e chiarezza giuridica per operatori e autorità competenti nel passaggio al nuovo quadro normativo.

Misure transitorie per l’applicazione delle prescrizioni UE in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti composti (alimenti contenenti prodotti vegetali e prodotti trasformati di origine animale).

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che importano nell’Unione alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, qualificabili come "prodotti composti" ai sensi della decisione 2007/275/CE. La disciplina riguarda le importazioni di prodotti composti diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, per i quali non erano ancora state fissate a livello dell’Unione le condizioni di sanità pubblica per l’importazione. La deroga opera nello Stato membro di importazione e solo nel periodo transitorio dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021; resta ferma, per tali importazioni, l’applicazione delle prescrizioni sanitarie vigenti nello Stato membro interessato.

Misure transitorie per l’applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di prodotti composti

Il regolamento interviene nel quadro dell’igiene degli alimenti di origine animale per disciplinare in via transitoria le importazioni nell’Unione di prodotti composti, ossia alimenti contenenti ingredienti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. La finalità è assicurare un passaggio ordinato tra il previgente regime del regolamento (CE) n. 853/2004 e le nuove regole connesse alla normativa unionale in materia di sanità animale, evitando incertezze per operatori e autorità.

Contesto normativo e finalità

Dai considerando emerge che il regolamento (CE) n. 853/2004 aveva già introdotto specifiche condizioni per l’importazione di prodotti composti, mentre il regolamento (UE) 2017/185 aveva previsto una deroga temporanea per alcune categorie di tali prodotti fino al 31 dicembre 2020. Il nuovo intervento si rende necessario per coordinare la scadenza della deroga con l’applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che diventa applicabile dal 21 aprile 2021. In questo modo si individua un’unica data di passaggio alle nuove condizioni di importazione e si garantisce coerenza giuridica.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli operatori del settore alimentare che importano nell’Unione alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, purché si tratti di prodotti composti ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE. La disciplina si applica ai prodotti diversi da quelli già contemplati dall’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, ossia a categorie per le quali non erano ancora state stabilite a livello UE le condizioni di sanità pubblica per l’importazione. La deroga opera nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021.

Deroga alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004

Il cuore del regolamento è la deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per gli operatori che importano i prodotti composti indicati, le prescrizioni di tale disposizione non si applicano durante il periodo transitorio. Tuttavia, il regolamento non introduce un vuoto normativo: le importazioni devono comunque rispettare le prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili nello Stato membro di importazione.

Definizione rilevante

Ai fini del regolamento, la nozione di "prodotto composto" non viene ridefinita autonomamente, ma richiamata dalla decisione 2007/275/CE. Ciò consente di mantenere allineata la disciplina transitoria con la definizione già esistente nel diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione sostanziale è differita al periodo 1o gennaio 2021 - 20 aprile 2021. La norma è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento UE, e vincola integralmente i destinatari senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e periodo transitorio

Il regolamento stabilisce misure transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021.

Definizione di prodotto composto

Ai fini del regolamento, per "prodotto composto" si intende il prodotto definito all’articolo 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE.

Deroga alle prescrizioni di sanità pubblica per le importazioni

In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni previste da tale articolo 6, paragrafo 4.

Regola applicabile nello Stato membro di importazione

Le importazioni dei prodotti interessati devono comunque essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni vigenti nello Stato membro di importazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità pubblicasicurezza alimentareimportazioni di alimentiigiene alimentarediritto alimentare

Testo integrale

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