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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerne due imputati, uno in qualità di sostenitore di una lista elettorale e l'altro come candidato della medesima lista, accusati di avere minacciato una persona offesa prospettandole la perdita del rapporto di lavoro a termine della compagna, se non avessero votato e fatto votare per il candidato e la sua lista nelle elezioni comunali di Amantea del giugno 2017. Il capo b) riguardava una tentata estorsione aggravata; il capo a) una turbativa elettorale ex art. 87 d.P.R. 570/1960. La Corte d'appello aveva assolto entrambi dal capo b) e dichiarato estinto per prescrizione il capo a). Il Procuratore generale ricorreva lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla estorsione tentata: contestava la lettura restrittiva della Corte d'appello su danno patrimoniale, profitto patrimoniale e atto di disposizione patrimoniale, sostenendo che anche il comportamento richiesto alla vittima (votare e procacciare voti) integrasse un atto dispositvo in senso lato, idoneo a produrre un danno economico, perché connesso alla perdita di chance lavorativa; inoltre il profitto perseguito sarebbe stato anche patrimoniale, giacché l'esito elettorale avrebbe potuto procurare cariche retribuite, indennità e poteri di gestione di risorse pubbliche. Con il secondo motivo deduceva carenza di motivazione rafforzata. L'imputato ricorrente, invece, censurava la declaratoria di prescrizione del capo a), chiedendo la riqualificazione della condotta come corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. 570/1960 e un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., assumendo l'insussistenza o l'inoffensività della condotta e l'assenza di vera minaccia, trattandosi semmai di promessa di utilità futura; contestava anche la ricostruzione della Corte circa la non disponibilità della proroga del contratto e l'omessa valorizzazione della conversazione intercorsa tra gli interlocutori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente al reato di tentata estorsione contestato al capo b), annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di uno degli imputati, ritenendo che, poiché il capo a) era stato dichiarato estinto per prescrizione, non fossero deducibili in cassazione vizi di motivazione sulla decisione estintiva, che comunque impediva ulteriori accertamenti nel merito. L'imputato ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La nozione di estorsione, anche tentata, richiede una lettura ampia di danno patrimoniale, ingiusto profitto e atto di disposizione patrimoniale; l'atto dispositivo non deve essere necessariamente negoziale o civilisticamente tipico.

  • art. 87 d.P.R. 570/1960

    È il reato elettorale originariamente contestato al capo a), poi dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 86 d.P.R. 570/1960

    Invocato dalla difesa come fattispecie alternativa di corruzione elettorale, prospettata in luogo della turbativa elettorale.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per sostenere la necessità di un proscioglimento nel merito nonostante la prescrizione; la Corte ribadisce però che, in presenza di causa estintiva, non si possono svolgere ulteriori accertamenti di merito.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente inammissibile alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di estorsione, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima non coincide necessariamente con un atto negoziale o giuridico in senso stretto: può consistere anche in un comportamento lato sensu dispositivo, purché causalmente inserito nella sfera patrimoniale aggredita e produttivo di danno.
  • Ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, il danno patrimoniale può consistere anche nella perdita di una seria e concreta chance economicamente valutabile, purché la sua esistenza sia provata secondo i criteri di causalità penale.
  • Il profitto ingiusto, nei reati contro il patrimonio, va inteso in senso ampio e può comprendere anche vantaggi non immediatamente monetizzabili, quando siano funzionalmente collegati al conseguimento di utilità economiche indirette.
  • Quando una sentenza è fondata su un ribaltamento rispetto al primo grado, il giudice di appello deve fornire una motivazione effettivamente rafforzata e non meramente assertiva, confutando i punti decisivi della decisione riformata.
  • In presenza di una causa estintiva del reato già dichiarata nel provvedimento impugnato, i motivi che mirano a ottenere un proscioglimento nel merito non sono normalmente scrutinabili in cassazione, poiché l'accertamento ulteriore è precluso dalla necessità di dichiarare immediatamente l'estinzione.
  • Se il reato è estinto per prescrizione e non vi è rinuncia alla prescrizione, il giudice non può compiere ulteriori accertamenti di merito sulla responsabilità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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