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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21297/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la rimodulazione della pena disposta in sede di rinvio limitatamente al capo 9) dell'imputazione (spaccio di sostanza non precisata), contestando che non fosse possibile limitare la rettifica al solo capo 9) perché, a suo dire, esisterebbe una connessione essenziale con i capi 12) e 15) (tutti riferiti a droghe "pesanti"). Sosteneva che, data tale connessione, la materia doveva essere riesaminata con il normale ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e non tramite l'istituto straordinario invocato dalla Corte di merito e dalla Corte di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte del rinvio che aveva limitato la rideterminazione dell'aumento a titolo di continuazione al solo capo 9), poiché non sussiste una connessione essenziale tra quel capo e i capi 12) e 15). La Corte ha inoltre chiarito che le parti della sentenza non annullate dalla Cassazione sono divenute irrevocabili (giudicato) e pertanto non possono essere riesaminate in questa sede, essendo al più esperibile il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. per errori materiali o di fatto. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    La norma disciplina il reato e i relativi minimi edittali; nella vicenda la determinazione della pena per il capo 9) è stata rideterminata tenendo conto del minimo edittale piu' mite applicabile dopo la declaratoria di incostituzionalità di alcune previsioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Ha dichiarato incostituzionali parametri legali usati per determinare la pena, rendendo necessario rideterminare l'aumento di pena per il capo interessato in base ai parametri rimasti vigenti.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Il principio riferito alle 'parti della sentenza' chiarisce che le statuizioni dotate di autonomia giuridico-concettuale acquistano autorità di cosa giudicata; nel caso di annullamento parziale, le parti non annullate restano irrevocabili.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedi straordinari per correggere errori materiali o di fatto nelle parti della sentenza divenute irrevocabili; la Corte ha indicato tale rimedio come l'unico percorribile per contestare eventuali errori relativi ai capi non annullati.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente invocava implicitamente l'uso del ricorso ordinario, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse preclusa dal giudicato e non riapribile mediante il normale ricorso per cassazione nella presente sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna alle spese processuali e per la irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • Un annullamento parziale della sentenza di condanna da parte della Cassazione lascia ferme, e quindi forma giudicato, le parti non annullate quando siano giuridicamente autonome rispetto alla parte annullata.
  • In sede di rinvio il giudice è vincolato dalla portata dell'annullamento: può rideterminare solo quanto espressamente annullato e non rivedere parti della sentenza divenute irrevocabili.
  • Se si ritiene che ci siano errori nelle parti della sentenza diventate definitive, il rimedio corretto non è sempre il nuovo ricorso per cassazione ma, nei casi previsti, il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. per errori materiali o di fatto.
  • Quando l'annullamento deriva da declaratorie di incostituzionalità che incidono sui parametri di pena, la rideterminazione deve tener conto dei minimi edittali e dei parametri rimasti vigenti alla luce della pronuncia costituzionale.
  • La connessione tra più capi di imputazione va valutata sotto il profilo della "connessione essenziale": se manca, ciascun capo conserva autonomia e il giudicato su alcuni capi impedisce il loro riesame.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è comune la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ove previsto, al versamento a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende.

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