Cassazione Penale, Sentenza n. 29804/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/08/2021 della Corte d'appello di Milano, con la quale era stata rigettata la richiesta, avanzata da Inguanta, di applicazione del regime della continuazione in executivis rispetto a due sentenze di appello (17/06/2015, irrevocabile il 18/11/2016, e 16/09/2020, irrevocabile il 06/05/2021). Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, poiché dopo il deposito del ricorso la stessa Corte d'appello di Milano ha deciso, con ordinanza del 16/11/2021, l'incidente di esecuzione con il quale ha ritenuto la continuazione anche con una terza sentenza (del G.i.p. del Tribunale di Pavia del 21/04/2009, irrevocabile il 29/05/2012) e ha rideterminato la pena in esecuzione; tale sopravvenuto accadimento ha reso privo di interesse il ricorso. Inoltre la Corte ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non comporta provvedimenti accessori di condanna né alle spese né a sanzioni pecuniarie, richiamando precedente giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 591, comma 1; art. 606, comma 3
La Corte richiama che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse è distinta dalle ipotesi tassative di inammissibilità previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p.; nel caso di cessazione dell'interesse dopo la proposizione del ricorso non si applicano automaticamente le sanzioni accessorie previste per altre ipotesi di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici)
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini); Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 (Vitale); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003 (Caterino); Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 (De Mitri)
Richiamati precedenti consolidati secondo cui, se dopo la proposizione del ricorso per cassazione viene meno l'interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile e non si procede all'irrogazione di condanne alle spese né a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sopravviene un evento che realizza pienamente la tutela richiesta (es. il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La perdita dell'interesse alla decisione sopravvenuta non comporta automaticamente l'applicazione di sanzioni o condanne alle spese; la giurisprudenza di legittimità esclude provvedimenti accessori in tali ipotesi.
- In materia di esecuzione e di riconoscimento della continuazione in executivis, per preservare l'interesse a far valere una censura in cassazione è necessario che la decisione impugnata non venga superata da una pronuncia successiva che soddisfi integralmente la richiesta del ricorrente; altrimenti il rimedio diventa privo di oggetto.
- Chi intende opporre la mancata applicazione della continuazione dovrebbe valutare di impugnare tempestivamente qualsiasi provvedimento che riformi la situazione esecutiva (ad es. la rideterminazione della pena) e non solo l'ordinanza di rigetto, onde non rendere il ricorso inutile per sopravvenuta intervenuta modificazione della situazione.
- Il giudice della legittimità verifica d'ufficio la sopravvenuta mancanza di interesse e dichiara l'inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è stata resa priva di efficacia da atti successivi intervenuti prima della pronuncia di cassazione.
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