Ordinanza n. 5275/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) concessa dal Comune di Roma e ARPA Lazio per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Roma in Via Serranti 15 della società Iliad Italia spa, e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa, la Vap e/o il parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di estremi ignoti con cui Roma Capitale ha abrogato e/o ritenuto caducato l'art. 4, co, 1, e art. 10 del "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi edll'art.8, comma 6, della L.n.36 del 22.02.2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4, delle NTA del PRG vigente, nonché per la adozione di un sistema di monitoraggio del sistema delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 14/05/2015 , ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale e ambientale per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, con atti connessi, nonché il presunto superamento o la caducazione di disposizioni del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata da Roma Capitale e ARPA Lazio ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche per l'installazione di una stazione radio base Iliad in Roma, Via Serranti 15. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il provvedimento con cui Roma Capitale avrebbe abrogato o ritenuto caducate alcune disposizioni del regolamento comunale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 2015. È stata chiesta anche la condanna in forma specifica, inclusa la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino. Dalla documentazione processuale è emerso che, nelle more del giudizio, Iliad ha chiesto un supplemento istruttorio sulla pubblicizzazione dell'istanza e sull'eventuale esistenza di aree preferenziali alternative; il Municipio Roma XIV ha pubblicizzato l'istanza, consentendo al ricorrente di presentare osservazioni, e ha comunicato di non avere ricevuto riscontri sull'individuazione di aree preferenziali. Iliad ha infine chiesto a Roma Capitale il rilascio di un atto formale di convalida dell'autorizzazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento né quella di condanna in forma specifica. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una relazione di Roma Capitale sul procedimento di secondo grado di convalida attivato da Iliad. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando all'amministrazione il termine di novanta giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 44 ss. d.lgs. 259/2003
La controversia riguarda l'autorizzazione per l'installazione di un impianto di radio-trasmissione per telefonia mobile; nell'ordinanza non è formulata una specifica interpretazione di tali disposizioni.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
È richiamato quale fondamento del regolamento comunale sulla localizzazione e installazione degli impianti di telefonia mobile; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 105, comma 4, NTA del PRG vigente
È richiamato nel titolo del regolamento comunale relativo alla localizzazione degli impianti; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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