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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20215/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto la società chiedendo di accertare che quest'ultima avesse violato l'obbligo di stipulare con lui un contratto di apprendistato di 36 mesi e, alla sua scadenza, un contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in euro 253.400,00. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, formalmente rubricato come nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo: a) che la società, in quanto controllata, sarebbe stata soggetta a procedura concorsuale o evidenza pubblica per le assunzioni; b) che la corte d'appello avrebbe illegittimamente omesso l'escussione di un testimone in grado di riferire sull'esistenza del bando e della procedura ad evidenza pubblica, con pregiudizio della prova a suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era intrinsecamente incongruo, poiché pur richiamando l'art. 360 n. 3 c.p.c. si fondava su una generica deduzione di nullità senza indicare specificamente le norme violate e senza un adeguato sviluppo argomentativo. Ha inoltre affermato che il motivo difettava di specificità perché non trascriveva né riassumeva gli atti posti a base della censura, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; non riportava i passaggi decisivi della sentenza impugnata; pretendeva un accertamento nuovo sulla natura della società e sull'assoggettamento a evidenza pubblica, questione non trattata nei gradi di merito; e, quanto al testimone non escusso, non allegava in che modo la prova avrebbe potuto essere decisiva e favorevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione ex n. 3 richiede la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e uno sviluppo argomentativo coerente; una deduzione generica di nullità, senza specificare le disposizioni violate, non consente il controllo di legittimità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e il contenuto essenziale degli atti e documenti posti a base delle censure, nel rispetto del principio di autosufficienza.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Gli atti e documenti richiamati nel ricorso devono essere specificamente individuati e accompagnati da idoneo riferimento alla fase del giudizio di merito in cui sono stati prodotti o formati.

  • art. 380 bis. 1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole per il ricorrente, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. deve indicare in modo specifico le norme di diritto violate e spiegare perché la decisione impugnata le abbia trasgredite; un richiamo meramente nominale a una "nullità" è inidoneo.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone che gli atti e i documenti posti a fondamento della censura siano trascritti o almeno riassunti nelle parti essenziali, con precisa indicazione della loro collocazione nel fascicolo di merito.
  • È inammissibile in cassazione la richiesta di nuovo accertamento su circostanze fattuali o giuridiche non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La censura relativa alla mancata ammissione o escussione di una prova è inammissibile se non si allega in modo concreto la decisività della prova e il pregiudizio specifico derivatone alla parte.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo per denunciare specifici errori di diritto o vizi processuali nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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