Cassazione Penale, Ordinanza n. 10846/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo dedotto. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 settembre 2024. Dal testo emerge che il motivo dedotto in appello, e quindi riproposto in cassazione, è stato ritenuto generico: l'atto di appello si sarebbe limitato a formulare censure assertive contro la sentenza di primo grado, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito, che invece aveva esaminato le questioni con argomentazioni corrette, complete e logiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
È richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura generica o meramente assertiva, senza un reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
- L'atto di impugnazione deve misurarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza o ordinanza gravata; la semplice riproposizione di doglianze già formulate in modo apodittico non è sufficiente.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
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