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Sentenza

Sentenza n. 13239/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore della ricorrente, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 17 aprile 2025, e notificato in data 29 maggio 2025;

Giustizia amministrativa202508704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma il 17 aprile 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha avviato un nuovo procedimento di revoca. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione ha quindi comunicato di avere adottato, il 6 luglio 2026, un nuovo provvedimento di revoca, destinato ad annullare quello del 17 aprile 2025; la ricorrente non ha depositato osservazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del nuovo provvedimento di revoca del 6 luglio 2026 ha eliminato il provvedimento del 17 aprile 2025 oggetto dell’impugnazione. Di conseguenza, l’eventuale annullamento giudiziale dell’atto originario non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giusti motivi, in ragione della definizione in rito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sottoposto al contraddittorio delle parti ... la questione, rilevata d’ufficio, di una possibile improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che può fondare la decisione, consentendo il deposito di memorie sulla questione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che annulla o sostituisce l’atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento dell’atto originario non può più arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere rilevata nel rispetto del contraddittorio, mediante la sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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