Sentenza n. 13239/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore della ricorrente, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 17 aprile 2025, e notificato in data 29 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma il 17 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha avviato un nuovo procedimento di revoca. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione ha quindi comunicato di avere adottato, il 6 luglio 2026, un nuovo provvedimento di revoca, destinato ad annullare quello del 17 aprile 2025; la ricorrente non ha depositato osservazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del nuovo provvedimento di revoca del 6 luglio 2026 ha eliminato il provvedimento del 17 aprile 2025 oggetto dell’impugnazione. Di conseguenza, l’eventuale annullamento giudiziale dell’atto originario non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giusti motivi, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sottoposto al contraddittorio delle parti ... la questione, rilevata d’ufficio, di una possibile improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che può fondare la decisione, consentendo il deposito di memorie sulla questione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che annulla o sostituisce l’atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento dell’atto originario non può più arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere rilevata nel rispetto del contraddittorio, mediante la sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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