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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13058/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la condanna per furto di energia elettrica (artt. 110, 624 e 625 c.p.) dovuta a un allaccio abusivo alla rete di distribuzione. Hanno dedotto: 1) l'erronea contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) c.p. (fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio), sostenendo che tale aggravante non fosse stata contestata in fatto in modo idoneo; 2) insufficienza e incertezza degli elementi indiziari per ritenere la responsabilità penale loro ascrivibile; 3) errato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore rendeva manifestamente percepibile la natura di "pubblico servizio" della res sottratta, convalidando la contestazione "in fatto" dell'aggravante. Ha inoltre ritenuto che gli accertamenti svolti (verifica sotto la supervisione del responsabile dell'azienda, stacco del cavo con spegnimento del condizionatore, collegamento del cavo al caravan in cui abitavano gli imputati, presenza di un rapporto familiare stabile) costituissero un quadro probatorio sufficiente per affermare la responsabilità degli imputati, anche ove l'allaccio materiale fosse stato eseguito da terzi. Infine ha confermato la legittimità del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti operato dai giudici di merito. Ricorrenti condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 110

    Richiamato per la partecipazione al reato (concorso di persone): i due imputati sono stati giudicati corresponsabili dell'illecita appropriazione di energia.

  • Codice Penale, art. 624

    Norma base sul reato di furto applicata alla sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo.

  • Codice Penale, art. 625, comma 1, n. 7)

    Aggravante per il caso di furto commesso su bene destinato a pubblico servizio: la Corte ha ritenuto che l'allaccio alla rete di distribuzione dell'ente gestore costituisse indicazione sufficiente della destinazione a pubblico servizio, e che la circostanza potesse essere contestata "in fatto" purché la descrizione degli elementi fattuali fosse chiara.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Norme invocate dai ricorrenti come motivo di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte le ha esaminate e rigettate ritenendo infondati i profili di diritto e di motivazione sollevati.

  • Codice Penale, art. 133

    Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ricordato che la valutazione è rimessa al giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo se priva di motivazione o irragionevole.

  • Cassazione, Sez. U., sent. n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Richiamata per l'orientamento sulla "contestazione in fatto" delle aggravanti: è ammessa quando l'imputazione riporta, in modo sufficientemente chiaro e preciso, gli elementi di fatto integranti la circostanza, permettendo il pieno esercizio della difesa.

  • Cassazione, Sez. 5, sent. n. 14890 del 14/03/2024 (Bevacqua) e altre pronunce correlate

    Giurisprudenza di merito e di legittimità recente che conferma il carattere valutativo dell'aggravante "su bene destinato a pubblico servizio" e la possibilità di contestazione non formale purché la descrizione fattuale sia idonea a mettere l'imputato in condizione di difendersi.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. (fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio) ha natura valutativa: può essere contestata "in fatto" quando l'imputazione descrive chiaramente, con elementi materiali, la destinazione del bene al servizio pubblico (es. allaccio alla rete di distribuzione dell'ente gestore).
  • Una descrizione nel capo di imputazione che indica un allaccio diretto alla rete di distribuzione è, di norma, idonea a far comprendere la natura di pubblico servizio della res sottratta e soddisfa il diritto di difesa.
  • L'accertamento materiale sul posto (collegamento del cavo, verifica dello spegnimento dell'apparato dopo lo stacco, presenza degli imputati nel luogo servito) è elemento probatorio significativo e può legittimare la condanna anche quando l'allaccio materiale sia opera di terzi, se gli imputati hanno fatto uso continuativo e consapevole dell'energia illecita.
  • La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimessa al giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se manca una motivazione congrua o è manifestamente illogica.
  • In Cassazione i motivi che impugnano soprattutto questioni di fatto (insufficienza degli indizi) hanno scarse possibilità di accoglimento, salvo che sia dimostrata una violazione di legge o un vizio di motivazione rilevante.

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