Sentenza del 24/09/2019 n. 23674 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Depositi fiscali - Immissione in libera pratica - Dichiarazione doganale - Responsabilità del dichiarante per il pagamento dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva escluso la responsabilità della CAD per il mancato versamento dell'IVA all'importazione relativa a beni non comunitari immessi in libera pratica e destinati a un deposito fiscale. Secondo l'Agenzia, la dichiarante avrebbe dovuto rispondere dell'IVA, oltre che delle sanzioni e degli interessi, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, quando i beni sono immessi in libera pratica e successivamente introdotti in un deposito fiscale, l'IVA non è ancora esigibile al momento della dichiarazione doganale, ma diviene dovuta al momento dell'estrazione dei beni per l'immissione in consumo. Pertanto, il mero dichiarante doganale non risponde dell'IVA non versata in relazione all'estrazione successiva. La responsabilità grava sul soggetto che procede all'estrazione, eventualmente in solido con il gestore del deposito nei casi previsti dall'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 67 e 70
L'IVA all'importazione è un tributo sostanzialmente assimilabile all'IVA interna e, ordinariamente, viene versata al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, salvo i regimi speciali che ne differiscono l'esigibilità.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Per i beni destinati a un deposito IVA, l'assolvimento dell'imposta è differito al momento dell'estrazione per l'immissione in consumo. Il pagamento è posto a carico del soggetto che estrae i beni, con possibile responsabilità solidale del gestore del deposito nei casi previsti dalla norma.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 4, nn. 9 e 10
L'obbligazione doganale riguarda i dazi e le tasse di effetto equivalente, non l'IVA all'importazione, che ha natura di tributo interno armonizzato e non può essere automaticamente assimilata ai dazi.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201, par. 3
Il dichiarante e, nei casi di rappresentanza indiretta, il soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione rispondono dei tributi quando l'immissione in libera pratica coincide con l'immissione in consumo. Tale responsabilità non si estende automaticamente all'IVA esigibile in un momento successivo, come l'estrazione da un deposito fiscale.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 62 e 63
La competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quella dell'Agenzia delle Entrate dipendono dalla struttura dell'operazione. Se libera pratica e consumo coincidono, l'autorità doganale può accertare e riscuotere anche l'IVA; se sono temporalmente e concettualmente distinti, l'IVA successiva all'estrazione non rientra nella responsabilità tipica del dichiarante doganale.
Sesta direttiva 2006/112/CE
La disciplina europea consente il differimento dell'IVA per i beni introdotti in depositi fiscali, confermando che l'imposta può diventare esigibile in un momento successivo all'immissione in libera pratica.
Massime di principio
- È essenziale distinguere tra immissione in libera pratica e immissione in consumo: la prima riguarda lo sdoganamento dei beni, mentre la seconda rappresenta il momento in cui i beni entrano effettivamente nel circuito economico e l'IVA diviene esigibile.
- Quando i beni sono destinati a un deposito fiscale e l'IVA è differita, il dichiarante doganale risponde normalmente degli obblighi collegati alla dichiarazione e ai dazi, ma non dell'IVA dovuta al momento della successiva estrazione.
- La responsabilità per l'IVA differita deve essere individuata principalmente nel soggetto che estrae i beni dal deposito, con eventuale responsabilità solidale del gestore nei casi stabiliti dalla legge.
- Se invece l'immissione in libera pratica coincide con l'immissione in consumo, il dichiarante, e nei casi di rappresentanza indiretta anche il soggetto rappresentato, può essere chiamato a rispondere dell'IVA all'importazione insieme agli altri tributi doganali.
- Per valutare la responsabilità occorre verificare il regime doganale utilizzato, la destinazione dei beni, il momento di esigibilità dell'IVA, il soggetto che ha curato l'estrazione e il ruolo concretamente svolto dal dichiarante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1006 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1177 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 24 set 2019Sentenza del 24/09/2019 n. 1330 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →