Cassazione Civile, Ordinanza n. 29044/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 nei confronti di una ditta individuale, a seguito di verifica fiscale che aveva contestato l'inattendibilità delle scritture contabili e aveva ricostruito induttivamente i maggiori ricavi sulla base dei criteri di ricarico desunti da un campione di merce e dalle fatture di acquisto, nonché delle vendite a stock documentate in modo generico. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'esito con una motivazione estremamente sintetica, sostanzialmente limitandosi a richiamare la valutazione di primo grado sulla non gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo in sostanza la motivazione apparente della decisione d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha affermato che la sentenza impugnata non conteneva una motivazione sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione, poiché si limitava a una formula generica e non consentiva di verificare l'effettivo esame dei motivi di appello, delle allegazioni difensive e degli elementi probatori. È stato quindi ravvisato il vizio di motivazione apparente, equivalente a mancanza di motivazione, con conseguente nullità della sentenza ai sensi delle norme processuali richiamate. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l'Emilia-Romagna, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato quale base normativa della ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi a fronte di scritture ritenute inattendibili
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
la sua violazione è stata dedotta per censurare l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
è norma il cui requisito motivazionale è violato quando la sentenza sia priva di motivazione effettiva o solo apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro di legittimità usato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel riferimento giurisprudenziale ai principi sul controllo della motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori
art. 36, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel passaggio giurisprudenziale sulla nullità della sentenza priva dell'esposizione dei motivi; il testo riporta in sostanza il requisito motivazionale della decisione
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice recepisce in modo autonomo e autosufficiente la motivazione richiamata, rendendo comprensibile l'iter logico-giuridico seguito e consentendo il controllo della decisione.
- Nel processo tributario la sentenza d'appello non può limitarsi a un generico richiamo alla decisione di primo grado: deve dar conto dell'esame dei motivi di gravame e delle ragioni per cui li ritiene infondati, alla luce delle allegazioni e delle prove acquisite.
- Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il testo non consenta di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo, mancando il "minimo costituzionale" della motivazione.
- La mera adesione apodittica alla decisione di primo grado, priva di autonoma valutazione critica, non soddisfa il requisito della motivazione della sentenza ed espone la decisione a cassazione con rinvio.
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