Sentenza del 21/05/2015 n. 4649 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposte sul reddito IRES - Finanziamenti accesi con garanzia ipotecaria per l'acquisto di immobili destinati alla locazione - Deducibilità interessi passivi - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità degli interessi passivi è stata ritenuta legittima, in quanto i finanziamenti erano assistiti da garanzia ipotecaria e destinati all'acquisto di immobili da locare. È stato affermato che l'agevolazione si applica alle società immobiliari di gestione, purché l'attività prevalente consista nella locazione passiva degli immobili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 1, comma 36, della legge finanziaria per il 2008, che consente la deduzione degli interessi passivi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca, contratti per l'acquisto di immobili destinati alla locazione. Il beneficio è stato interpretato come riferito alle cosiddette "immobiliari di gestione", cioè società la cui attività consiste prevalentemente nella mera detenzione e locazione passiva di immobili a terzi, e non necessariamente alle società immobiliari operative che svolgono ulteriori attività.
Norme richiamate
Art. 1, comma 36, legge finanziaria per il 2008
Prevede la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto di immobili destinati alla locazione.
La norma introduce un regime favorevole applicabile alle società immobiliari di gestione, la cui attività prevalente consiste nella detenzione e locazione passiva di immobili a terzi.
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi richiede che il finanziamento sia garantito da ipoteca e sia effettivamente destinato all'acquisto di immobili da concedere in locazione.
- Il beneficio riguarda principalmente le società immobiliari di gestione, caratterizzate dalla prevalente locazione passiva di immobili, e non ogni società che svolga genericamente attività immobiliare.
- Per applicare l'agevolazione è necessario verificare concretamente la destinazione degli immobili, la struttura dell'operazione finanziaria e la prevalenza dell'attività di locazione rispetto ad altre attività.
- La qualificazione formale della società non è sufficiente: occorre considerare l'attività effettivamente svolta e la funzione economica degli immobili acquistati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mag 2015Sentenza del 21/05/2015 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 21 mag 2015Sentenza del 21/05/2015 n. 347 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 21 mag 2015Sentenza del 21/05/2015 n. 447 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 21 mag 2015Sentenza del 21/05/2015 n. 570 - Comm. Trib. Prov. Brindisi
- Sentenza · 21 mag 2015Sentenza del 21/05/2015 n. 640 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 21 mag 2015Sentenza del 21/05/2015 n. 2874 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →