Sentenza del 21/05/2015 n. 640 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Art. 20 T.U. 131/86 - norma antielusiva - non è tale - applicazione a ipotesi di cessione fazionata di azienda - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la qualificazione autonoma di più cessioni frazionate, ritenendo che esse costituissero sostanzialmente una cessione unitaria d'azienda. Sulla base dell'art. 20 del T.U. n. 131/1986, l'Amministrazione mirava a riqualificare le operazioni e ad applicare l'imposta di registro dovuta per la cessione dell'azienda nel suo complesso, anziché il regime IVA applicabile alle singole cessioni.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L'art. 20 del T.U. n. 131/1986, in assenza di una generale clausola antielusiva e considerata l'incertezza interpretativa allora esistente, non poteva essere utilizzato come norma antielusiva per disconoscere operazioni negoziali frazionate effettivamente poste in essere dal contribuente. Non era quindi possibile riqualificare automaticamente le cessioni frazionate come un'unica cessione d'azienda al solo fine di recuperare una maggiore imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986
La norma riguarda l'interpretazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, ma non può essere impiegata, in assenza di una specifica clausola generale antielusiva, come strumento per disconoscere cessioni frazionate realmente effettuate e riqualificarle in una cessione unitaria d'azienda.
Massime di principio
- L'Amministrazione non può utilizzare una norma interpretativa dell'atto come clausola antielusiva generale se la legge non attribuisce espressamente tale funzione.
- La pluralità di atti o cessioni non può essere riqualificata automaticamente come un'unica operazione solo perché il risultato economico complessivo appare fiscalmente più favorevole al contribuente.
- Per contestare un'operazione frazionata occorre individuare una specifica base normativa antielusiva o dimostrare concretamente la simulazione, l'interposizione o l'inesistenza delle operazioni.
- La qualificazione fiscale deve tenere conto della struttura giuridica effettivamente adottata e degli effetti propri dei singoli atti, senza sostituirla con una valutazione meramente economica dell'operazione complessiva.
- La successiva evoluzione normativa in materia di abuso del diritto può incidere su casi analoghi; pertanto, la regola va applicata verificando la disciplina vigente al momento delle operazioni.
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