Sentenza del 21/05/2015 n. 2874 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Motivi di ricorso - Prima fase di giudizio - Mancata partecipazione - Effetti - Intimazione di pagamento - Notifica degli atti presupposti - Prova - Dedotta con memoria aggiunta - Tardività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su cartelle di pagamento delle quali il contribuente deduceva la mancata o irregolare notifica. Tale eccezione, potenzialmente idonea a determinare la nullità dell'intimazione, è stata però formulata per la prima volta soltanto in una memoria aggiunta, successiva al ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto che la deduzione avrebbe dovuto essere inserita originariamente tra i motivi di ricorso e non potesse essere introdotta tardivamente come nuova domanda o nuovo motivo.
La decisione
L'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle presupposte è stata dichiarata inammissibile per tardività. La decisione di primo grado è stata riformata, attribuendo alla deduzione tardiva natura di nuova domanda non proponibile nella fase successiva del giudizio. Pertanto, pur riconoscendo in astratto che la mancata regolare notifica degli atti presupposti può comportare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, il Collegio non l'ha esaminata nel merito perché proposta oltre i termini processuali.
Norme richiamate
Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina i motivi aggiunti nel processo tributario. La loro proposizione è ammessa nei limiti previsti dalla norma e non può essere utilizzata per introdurre tardivamente domande o motivi che avrebbero dovuto essere inseriti nel ricorso originario.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Vieta, nel giudizio d'appello tributario, la proposizione di domande nuove e, secondo l'interpretazione applicata, impedisce anche l'introduzione tardiva di questioni sostanzialmente nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado.
Cassazione n. 7766/2005
Richiamata quale precedente in materia di limiti alla proposizione di nuove domande o eccezioni nel processo tributario.
Cassazione n. 4335/2002
Richiamata a sostegno dei principi sulla tempestività dei motivi e sull'inammissibilità delle deduzioni nuove introdotte oltre i termini processuali.
Cassazione n. 9754/2003
Richiamata per il principio secondo cui le questioni relative alla validità dell'atto impugnato devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio.
Cassazione n. 28680/2005
Richiamata in tema di preclusioni processuali e di divieto di introdurre in appello questioni nuove non tempestivamente formulate.
Massime di principio
- La mancata notifica degli atti presupposti, come le cartelle di pagamento, può costituire un valido motivo di impugnazione dell'intimazione successiva, ma deve essere dedotta espressamente e tempestivamente nel ricorso introduttivo.
- Una memoria successiva non può normalmente trasformarsi in uno strumento per introdurre una nuova causa di nullità dell'atto o una nuova domanda, salvo i presupposti specifici previsti per i motivi aggiunti.
- La mancata costituzione dell'Agente della riscossione in primo grado non consente automaticamente al contribuente di formulare nuovi motivi in appello o in una fase tardiva del giudizio.
- Nel processo tributario è essenziale indicare sin dall'inizio tutti i vizi conosciuti o conoscibili dell'atto impugnato, perché le preclusioni processuali possono impedire l'esame nel merito di eccezioni potenzialmente fondate.
- La decisione distingue tra fondatezza sostanziale del motivo e ammissibilità processuale: un motivo astrattamente idoneo a invalidare l'atto può comunque essere respinto se proposto tardivamente.
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