Sentenza del 21/05/2015 n. 447 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Ricorso cumulativo - Contributo unificato tributario - Calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del contributo unificato tributario dovuto per un ricorso cumulativo presentato prima del 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge n. 147/2013. Si discute se il contributo debba essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato oppure unitariamente, considerando il valore complessivo delle controversie. È stato ritenuto applicabile il regime previgente, in base al quale il valore della causa corrisponde alla somma dei tributi relativi alle domande proposte contro la stessa parte.
La decisione
Il contributo unificato deve essere calcolato unitariamente sull'intero valore della lite, ottenuto sommando i tributi relativi ai singoli atti impugnati. La legge n. 147/2013 non è stata considerata norma di interpretazione autentica e, pertanto, non può applicarsi retroattivamente ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore. Per tali ricorsi continua ad applicarsi la disciplina previgente, risultante dal rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992
Il valore della lite tributaria è determinato con riferimento all'ammontare dei tributi oggetto della controversia; nel ricorso cumulativo, secondo la decisione, deve essere considerata la somma dei tributi relativi ai diversi atti impugnati.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile, rendendo applicabili, in assenza di una disciplina tributaria specifica, le regole processuali civilistiche pertinenti.
Art. 104 c.p.c.
Disciplina il cumulo di domande contro la stessa parte e, tramite il rinvio previsto dal processo tributario, conduce all'applicazione della regola della determinazione unitaria del valore della causa.
Art. 10, comma 2, c.p.c.
Stabilisce che il valore della causa è determinato dalla somma delle domande proposte contro la stessa parte; tale criterio è stato applicato al ricorso tributario cumulativo.
Legge n. 147/2013
La novella, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, non è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi non è stata ritenuta retroattiva.
Massime di principio
- Per individuare la disciplina applicabile al contributo unificato occorre fare riferimento alla data di presentazione del ricorso.
- Una modifica normativa successiva non si applica retroattivamente se non è espressamente o sostanzialmente qualificabile come norma di interpretazione autentica.
- Nei ricorsi cumulativi proposti contro la stessa parte, il valore della lite può essere determinato sommando gli importi delle singole domande, con conseguente calcolo unitario del contributo.
- Quando la normativa tributaria rinvia al codice di procedura civile, le regole civilistiche sul cumulo delle domande e sulla determinazione del valore della causa possono integrare la disciplina tributaria.
- La qualificazione del ricorso come cumulativo e la verifica dell'identità della parte resistente sono elementi decisivi per stabilire se il contributo debba essere calcolato unitariamente o separatamente.
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